Giurisdizione italiana per la dichiarazione di fallimento della società se il trasferimento di sede è fittizio

La Redazione
21 Marzo 2013

In caso di trasferimento della sede statutaria della società debitrice prima della proposizione di una domanda di fallimento nei suoi confronti, si presume che il centro degli interessi principali della società coincida con la nuova sede statutaria. Tuttavia tale presunzione deve considerarsi vinta se nella nuova sede non sia effettivamente esercitata attività economica, né sia stata spostata presso di essa l'attività direttiva, amministrativa e organizzativa dell'impresa. E' il principio espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 5945 dell'11 marzo scorso.

Cass. Civ. - Sez. Un. - 11 marzo 2013, n. 5945

In caso di trasferimento della sede statutaria della società debitrice prima della proposizione di una domanda di fallimento nei suoi confronti, si presume che il centro degli interessi principali della società coincida con la nuova sede statutaria. Tuttavia tale presunzione deve considerarsi vinta se nella nuova sede non sia effettivamente esercitata attività economica, né sia stata spostata presso di essa l'attività direttiva, amministrativa e organizzativa dell'impresa. E' il principio espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 5945 dell'11 marzo scorso.
Il caso. Una società italiana, dichiarata fallita, proponeva reclamo contro la sentenza di fallimento eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in quanto aveva trasferito, anni prima, la propria sede in Francia e, pertanto, solo il giudice francese avrebbe potuto dichiarare il fallimento. La Corte d'Appello rigettava il reclamo, rilevando che il trasferimento della sede statutaria doveva considerarsi fittizio. La società proponeva, quindi, ricorso per cassazione.
Trasferimento di sede all'estero e presunzione di coincidenza del COMI con la nuova sede. La giurisdizione con riguardo all'istanza di fallimento, in caso di trasferimento della sede statuaria di una società debitrice, si determina in base al luogo in cui la società ha il proprio centro degli interessi principali (COMI). Sul punto, l'art. 3 del Regolamento UE n. 1346/2000 afferma che il COMI della società si presume coincidente con la nuova sede statutaria.
La Corte di Giustizia UE ha più volte affermato che l'art. 3 dev'essere interpretato nel senso che tale centro degli interessi s'individua privilegiando il luogo dell'amministrazione principale della società, come determinabile sulla base di elementi oggettivi e riconoscibili dai terzi. Qualora gli organi direttivi e di controllo di una società si trovino presso la sua sede statutaria ed in quel luogo le decisioni di gestione di tale società siano assunte in maniera riconoscibile dai terzi, la presunzione non è superabile.
La presunzione può essere vinta se il trasferimento della sede risulta fittizio. Tuttavia, se il luogo dell'effettiva amministrazione della società non si trova presso la sede legale, se vi sono attività di gestione in uno stato diverso da quello di tale sede, e se non risultano legami radicati con lo Stato in cui è stata trasferita la sede stessa, la presunzione di cui all'art. 3 Reg. n. 1346/2000 può considerarsi vinta.
Sul punto, la giurisprudenza, comunitaria e nazionale, è ormai concorde nell'affermare che spetta “al giudice italiano la giurisdizione con riguardo all'istanza di fallimento presentata nei confronti di società di capitali, già costituita in Italia che, dopo il manifestarsi della crisi dell'impresa, abbia trasferito all'estero la sede legale, nel caso in cui i soci […] siano cittadini italiani senza collegamenti significativi con lo stato straniero: circostanze che, unitamente alla difficoltà di notificare l'istanza di fallimento nel luogo indicato come sede legale, lasciavano chiaramente intendere come la delibera di trasferimento fosse preordinata allo scopo di sottrarre la società dal rischio di una prossima probabile dichiarazione di fallimento” (Cass. 15880/2011; conforme: Cass. 20144/2011, in questo portale, con nota di Palladino, Dichiarazione di fallimento: la giurisdizione italiana in caso di trasferimento della sede sociale del debitore all'estero).
Giurisdizione italiana per la dichiarazione di fallimento. Nel caso di specie, conclude la Cassazione, la Corte d'Appello ha correttamente ritenuto irrilevante il trasferimento della sede societaria in Francia, posto che i soci erano italiani, che non è stato possibile reperire la società presso la nuova sede (dove era stata tentata una notifica del ricorso per fallimento), che il legale rappresentante della società era residente in Italia e che, infine, risultavano ancora operazioni liquidatorie svolte in Italia. Alla luce di tutti questi elementi, appare pienamente legittima la dichiarazione di fallimento effettuata dal giudice italiano.

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