Nell'ambito di un concordato preventivo con cessione di beni, o ad esso assimilabile, la nomina a liquidatore della persona già in carica come commissario giudiziale collide con il requisito, previsto dagli artt. 28, comma 2, e 182, comma 2, l. fall., per cui il liquidatore deve essere immune da conflitti di interessi anche potenziali. È il principio affermato dalla Cassazione, nella sentenza n. 1237 del 18 gennaio.
Il caso. Una società in liquidazione veniva ammessa a un concordato preventivo con garanzia. Il Tribunale, rilevando “la natura essenzialmente liquidatoria del concordato”, nominava il liquidatore giudiziale, nella persona del professionista precedentemente incaricato di svolgere le funzioni di commissario giudiziale. Il decreto di omologa del concordato veniva impugnato dalla società, che contestava la qualificazione di concordato con cessio bonorum e la nomina a liquidatore del commissario giudiziale, in violazione delle norme della legge fallimentare.
Nomina del liquidatore solo nel concordato con cessione di beni. Nell'accogliere i motivi di ricorso, la Cassazione precisa che, in base all'art. 182, comma 1, l. fall., se il concordato “consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione”. Tuttavia, la qualificazione di un concordato per cessio bonorum deve essere motivata: nel caso di specie, i giudici hanno apoditticamente affermato la natura liquidatoria del concordato, senza dare conto degli elementi in base ai quali la procedura potesse essere qualificabile “con cessione dei beni” o, quantomeno, ad essa assimilabile quanto alla nomina del liquidatore.
Il commissario giudiziale non può essere anche liquidatore: evitare conflitti di interesse. In ogni caso, prosegue la Cassazione, anche in presenza di una corretta motivazione circa la qualificabilità o assimilabilità del concordato a quello con cessione dei beni, la nomina a liquidatore di un soggetto già nominato commissario giudiziale è in contrasto con il requisito, di cui agli artt. 182, comma 2, e 28, comma 2, l. fall., in base al quale il liquidatore deve essere immune da conflitti di interesse, anche potenziali: situazione conflittuale che, sottolinea la Corte, si verifica “nel caso in cui, quale quello di specie, nella persona del liquidatore si cumulino la funzione gestoria con quella di sorveglianza dell'adempimento del concordato”, con il risultato che il liquidatore dovrebbe sorvegliare il suo stesso operato.