La mancata contestazione del Curatore non comporta automatica ammissione del credito al passivo
20 Agosto 2015
IL CASO - Su ricorso in opposizione allo stato passivo, il Tribunale adito respingeva la richiesta di ammissione di una ditta individuale in relazione ad un credito per competenze relative ad un contratto di sub-trasporto, proposta sulla base del fatto che a seguito del furto di un carico affidato alla società fallita, il creditore opponente aveva subito un'azione risarcitoria promossa dalla committente e dalle sue compagnie assicuratrici, azione ancora pendente davanti al Tribunale competente. Avverso il decreto di reiezione del Tribunale, ricorreva per Cassazione il creditore escluso, lamentando in diversi motivi di impugnazione, la non corretta applicazione del disposto dell'art. 99 l. fall. in merito agli effetti della mancata attività processuale della Curatela nel giudizio di opposizione e della conseguente ammissibilità del credito, nonché in merito alla prova ed alla quantificazione del credito in tema di trasporto internazionale. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16554, depositata il 6 agosto 2015, ha respinto il ricorso con riferimento alle censure svolte all'applicazione dell'art. 99 l. fall., mentre ha accolto le doglianze del ricorrente in merito alla questione relativa alla prova ed alla quantificazione del credito.
Alla luce di detti principi, dunque, anche in sede di opposizione allo stato passivo, sebbene la non contestazione da parte del Curatore del credito non comporti l'immediata ammissione al Fallimento, la valutazione in punto an e in punto quantum deve essere svolta dal Giudice Delegato (o dal Tribunale) secondo i principi e le regole del rapporto giuridico dedotto.
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