Chi deve decidere (e secondo quali parametri) il momento preciso in cui rilasciare l'immobile? Da cosa si scioglie il locatore già in possesso dello sfratto esecutivo? Su quali basi concrete il giudice decide l'equo indennizzo?
Si premette che, allo stato, non si registrano pronunce edite in materia, fatta eccezione soltanto per Trib. Prato 5 maggio 2011, secondo cui il potere di determinazione dell'indennizzo è rimesso al giudice delegato e non al diverso giudice che abbia accertato la legittimità del recesso esercitato dal curatore. Proprio l'attribuzione al giudice delegato di tale potere fa sì che la giurisprudenza non sia cospicua.
La decisione di fare luogo al recesso integra a tutti gli effetti, per espressa previsione testuale (sia nella ipotesi di fallimento del locatore - art. 80, comma 2, l. fall. - sia in quella di fallimento del conduttore - art. 80, comma 3, l. fall.), una “facoltà” del curatore, il quale dunque esercita siffatta facoltà nell'ambito di una vera e propria discrezionalità. Discrezionalità da esercitarsi, ovviamente, nel più pieno rispetto degli interessi della massa e della procedura concorsuale e sotto il controllo degli organi competenti.
Ove vi sia uno sfratto già convalidato non vi è spazio per un recesso unilaterale, risultando il provvedimento di sfratto, per giurisprudenza pacifica, parificabile a tutti gli effetti ad una sentenza di scioglimento del contratto di locazione. Diverso potrebbe essere il caso in cui, pendente il procedimento di sfratto, sia stata emessa una ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c., poiché in questa evenienza ancora non vi sarebbe una decisione giurisdizionale circa la sorte del contratto e, dunque, in astratto, non sarebbe da escludersi la possibilità che il curatore eserciti la facoltà di recesso attribuitagli dalla legge, esercizio che potrebbe andare a sovrapporsi, quanto agli effetti, al procedimento pendente.
Nel determinare l'equo indennizzo, il giudice delegato dovrebbe comparare i rispettivi interessi e, soprattutto, tenere concretamente conto sia delle legittime aspettative della controparte contrattuale del curatore circa l'ulteriore durata del rapporto, sia del pregiudizio che alla medesima è derivato dall'anticipato recesso. Secondo un principio generale, infatti, l'indennizzo è, sotto un profilo astratto, un vero e proprio risarcimento del danno, che, però, assume rilievo in situazioni in cui - proprio come quelle disciplinate dall'art. 80 l. fall. - il comportamento dannoso è reso legittimo da una norma di legge.