L'azione sociale di responsabilità nel concordato preventivo

Salvatore Sanzo
09 Gennaio 2012

A chi spetta la legittimazione attiva di responsabilità verso gli ex organi gestori e di controllo in caso di concordato preventivo di ristrutturazione?

A chi spetta la legittimazione attiva di responsabilità verso gli ex organi gestori e di controllo in caso di concordato preventivo di ristrutturazione?

Per espressa previsione della legge fallimentare (art. 167, comma 1) durante la procedura di concordato preventivo il debitore conserva integra l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa: da ciò consegue che, nel caso di società di capitali sottoposta a concordato preventivo, l'azione sociale di responsabilità debba essere comunque deliberata dalla assemblea della società stessa ed esercitata dagli amministratori.
Sul punto si segnala una recente pronuncia della Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, con la quale è stato affermato il principio secondo cui il terzo assuntore di un concordato preventivo, dopo la omologazione, è legittimato a spiegare l'intervento nell'azione di responsabilità proposta dal liquidatore della società, in rappresentanza della massa dei creditori (Cass. SS.UU. 23 febbraio 2010, n. 4309).
Per quanto attiene all'azione dei creditori sociali, l'applicazione della norma sopra richiamata produce come conseguenza la persistenza in capo ai creditori stessi della legittimazione alla proposizione della relativa azione, anche in pendenza di concordato (sul punto cfr. Trib. Bologna 8 agosto 2002, in Giur. It. 2003, 1649).
Merita di essere segnalato il fatto che, nel sistema attuale, in conseguenza delle recenti riforme, i possibili esiti dell'azione di responsabilità che il curatore potrebbe esercitare per effetto dell'eventuale dichiarazione di fallimento rappresentano per il commissario giudiziale un importante elemento di valutazione con riguardo alla convenienza della proposta concordataria rispetto alla liquidazione fallimentare.

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