Legge di Stabilità 2016: i chiarimenti delle Entrate

La Redazione
12 Aprile 2016

La Circolare n. 12/E dell'Agenzia delle Entrate raccoglie le risposte fornite dall'autorità in occasione degli incontri in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata ad inizio anno. Il documento, pubblicato lo scorso 8 aprile, passa in rassegna molte delle novità fiscali, introdotte per lo più dalla Legge di Stabilità 2016 e dai decreti attuativi della delega fiscale, tra le quali il bonus “casa” e le ristrutturazioni edilizie, il regime per i contribuenti minimi, la nuova disciplina del patent box, il leasing abitativo, le detrazioni IRPEF e la riforma del contenzioso. Di seguito alcune delle indicazioni di maggiore interesse per la materia fallimentare.

La Circolare n. 12/E dell'Agenzia delle Entrate raccoglie le risposte fornite dall'autorità in occasione degli incontri in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata ad inizio anno. Il documento, pubblicato lo scorso 8 aprile, passa in rassegna molte delle novità fiscali, introdotte per lo più dalla Legge di Stabilità 2016 e dai decreti attuativi della delega fiscale, tra le quali il bonus “casa” e le ristrutturazioni edilizie, il regime per i contribuenti minimi, la nuova disciplina del patent box, il leasing abitativo, le detrazioni IRPEF e la riforma del contenzioso. Di seguito alcune delle indicazioni di maggiore interesse per la materia fallimentare.

Note di variazione IVA – Il primo interrogativo in materia di procedure concorsuali riguarda la nuova versione dell'art. 26, d.P.R. 633/1972 che esclude la necessità, per l'organo della procedura che riceve la nota di accredito IVA, di annotarla con il segno meno nel registro degli acquisti.
Dal combinato disposto dei commi 4 e 5 della norma, l'Agenzia chiarisce che la nota di variazione in diminuzione può essere emessa dal cedente o prestatore, in caso di mancato pagamento, a partire dalla data della sentenza che dichiara il fallimento del debitore o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti o, ancora, dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d), l. fall.
A fronte della variazione in diminuzione effettuata dal creditore non sussiste dunque, in caso di procedura concorsuale, l'obbligo di registrazione della corrispondente variazione in aumento. A ciò consegue che la procedura non è tenuta al versamento della relativa imposta non essendone debitrice.

Accordi di ristrutturazione del debito – Posto che gli accordi di cui all'art. 182-bis l. fall. non sono classificati tra le procedure concorsuali, si chiede all'Agenzia se il debitore che riceve la nota di accredito a seguito dell'accettazione della riduzione dei debiti da parte dei creditori, debba procedere alla registrazione della variazione IVA.
Sottolineando l'integrale sostituzione dell'art. 26 d.P.R. 633/1972 da parte della L. di Stabilità 2016, il documento chiarisce che il richiamo alle sole procedure concorsuali comporta che nell'ipotesi di accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero di un piano attestato ai sensi, rispettivamente, dell'art. 182-bis e dell'art. 67, comma 3, lett. d), l. fall., permane l'obbligo del cessionario o committente di registrare la variazione, in rettifica della detrazione originariamente operata. Pertanto, il cedente o prestatore del servizio può portare in detrazione l'IVA, nella misura esposta nella nota di variazione, mentre la controparte è tenuta a ridurre in pari misura la detrazione che aveva effettuato, riversando l'imposta all'Erario.

Revocatoria fallimentare – Infine, in tema di esclusione dell'azione revocatoria e contratto di leasing abitativo, l'Agenzia afferma che la novità introdotta dal comma 77 della L. di Stabilità, prevedendo espressamente l'estensione delle esclusioni previste dal comma 3, lett. a) dell'art. 67 l. fall. alle sole ipotesi di acquisto dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria e non all'acquisto da parte dell'utilizzatore, conferma che si possono considerare esclusi dall'azione revocatoria solo i pagamenti effettuati dal concedente, nel caso di specie la banca ovvero l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 TUB, al venditore dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria.

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