Legge di Stabilità 2016: i chiarimenti delle Entrate
12 Aprile 2016
La Circolare n. 12/E dell'Agenzia delle Entrate raccoglie le risposte fornite dall'autorità in occasione degli incontri in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata ad inizio anno. Il documento, pubblicato lo scorso 8 aprile, passa in rassegna molte delle novità fiscali, introdotte per lo più dalla Legge di Stabilità 2016 e dai decreti attuativi della delega fiscale, tra le quali il bonus “casa” e le ristrutturazioni edilizie, il regime per i contribuenti minimi, la nuova disciplina del patent box, il leasing abitativo, le detrazioni IRPEF e la riforma del contenzioso. Di seguito alcune delle indicazioni di maggiore interesse per la materia fallimentare. Note di variazione IVA – Il primo interrogativo in materia di procedure concorsuali riguarda la nuova versione dell'art. 26, d.P.R. 633/1972 che esclude la necessità, per l'organo della procedura che riceve la nota di accredito IVA, di annotarla con il segno meno nel registro degli acquisti. Accordi di ristrutturazione del debito – Posto che gli accordi di cui all'art. 182-bis l. fall. non sono classificati tra le procedure concorsuali, si chiede all'Agenzia se il debitore che riceve la nota di accredito a seguito dell'accettazione della riduzione dei debiti da parte dei creditori, debba procedere alla registrazione della variazione IVA. Revocatoria fallimentare – Infine, in tema di esclusione dell'azione revocatoria e contratto di leasing abitativo, l'Agenzia afferma che la novità introdotta dal comma 77 della L. di Stabilità, prevedendo espressamente l'estensione delle esclusioni previste dal comma 3, lett. a) dell'art. 67 l. fall. alle sole ipotesi di acquisto dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria e non all'acquisto da parte dell'utilizzatore, conferma che si possono considerare esclusi dall'azione revocatoria solo i pagamenti effettuati dal concedente, nel caso di specie la banca ovvero l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 TUB, al venditore dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria. |