Piano del consumatore: la relazione del gestore della crisi

La Redazione
04 Aprile 2016

Il 31 marzo scorso, la Fondazione Nazionale Commercialisti ha reso disponibile un documento sulla relazione del gestore della crisi al piano del consumatore, dal titolo “La relazione del gestore della crisi al piano del consumatore”, con lo scopo di offrire una lettura con risvolti anche pratici, finalizzata a fornire al giudice gli elementi di valutazione della meritevolezza della diligenza spiegata dal debitore.

Il 31 marzo scorso, la Fondazione Nazionale Commercialisti ha reso disponibile un documento sulla relazione del gestore della crisi al piano del consumatore, dal titolo “La relazione del gestore della crisi al piano del consumatore”, con lo scopo di offrire una lettura con risvolti anche pratici, finalizzata a fornire al giudice gli elementi di valutazione della meritevolezza della diligenza spiegata dal debitore.

Come noto, la L. n. 3/2012 prevede tre procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento e cioè l'accordo coi creditori (modellato sul concordato preventivo), il piano del consumatore e la liquidazione dei beni (ispirata al fallimento).
Tra essi, la FNC evidenzia la natura innovativa del piano del consumatore, procedura pensata dal Legislatore per offrire una possibilità di esdebitazione alle persone fisiche che intendano così regolare i loro rapporti con i creditori, purché si tratti di debiti contratti non nell'esercizio di piccole attività imprenditoriali o di attività professionali, fatta eccezione per i debiti per ritenute fiscali ed IVA, esclusi dalla falcidiabilità.

La Fondazione, nello studio confluito nell'allegato documento, ha concentrato la sua attenzione sulla struttura della relazione del Gestore della crisi e sui profili più problematici del suo contenuto, con particolare riguardo all'obbligo di riferire sulla diligenza spiegata dal debitore, proponendo una lettura con risvolti anche pratici, finalizzata a fornire al giudice gli elementi di valutazione della sua meritevolezza. Il contributo della FNC si completa con una utility per il calcolo degli onorari spettanti all'OCC, elaborata secondo i parametri fissati dal d.m. 202/2014, che prevede anche ripartizione dei medesimi tra OCC e Gestore della crisi.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.