Concordato fallimentare e cessione dell’azienda

La Redazione
23 Marzo 2016

In tema di concordato fallimentare, l'ultimo comma dell'art. 124 l. fall. non osta al trasferimento dell'azienda fallita in capo al terzo designato dalla società proponente, dovendo escludere che l'interruzione dell'attività a causa del fallimento comporti di per sé la dispersione dei complessi aziendali ed il venir meno del vincolo teleologico che li lega, anche in virtù del fatto che il curatore non ha avviato alcuna attività di liquidazione dell'attivo.

In tema di concordato fallimentare, l'ultimo comma dell'art. 124 l. fall. non osta al trasferimento dell'azienda fallita in capo al terzo designato dalla società proponente, dovendo escludere che l'interruzione dell'attività a causa del fallimento comporti di per sé la dispersione dei complessi aziendali ed il venir meno del vincolo teleologico che li lega, anche in virtù del fatto che il curatore non ha avviato alcuna attività di liquidazione dell'attivo. A ciò si aggiunga che il tenore letterale della norma non giustifica un'interpretazione restrittiva tale per cui i “beni” - compresi nell'attivo fallimentare e possibile oggetto di cessione al terzo – debbano essere considerati atomisticamente e non quale unico complesso funzionale all'esercizio dell'impresa.

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