Presupposti per l’autorizzazione al pagamento dei fornitori strategici
21 Marzo 2016
La disposizione dell'art. 182-quinquies l. fall., a mente del quale il debitore che presenti domanda di ammissione al concordato con continuità aziendale può chiedere al tribunale di essere autorizzato a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni e servizi ritenuti ed attestati come essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la miglior soddisfazione dei creditori - ha l'evidente ratio di consentire al debitore di adeguarsi all'eventuale pretesa dei c.d. fornitori strategici di essere soddisfatti con modalità diverse rispetto agli altri creditori concorsuali e quindi di violare i canoni della par condicio a fronte della prospettiva (o meglio, minaccia) di non riuscire ad ottenere la fornitura di beni e servizi indispensabili, in quanto di fatto insostituibili, alla continuazione dell'attività di impresa: presupposto essenziale per l'ammissibilità della richiesta è la circostanza che i fornitori in questione abbiano piena libertà di fornire o no la loro prestazione e non siano invece vincolati da un rapporto contrattuale in essere; in tal caso infatti, il loro obbligo deriverebbe dal contratto e per l'adempimento non sarebbe necessaria la prospettiva di alcun particolare beneficio. |