Concordato preventivo: soddisfazione dei creditori e disciplina applicabile
14 Marzo 2016
In considerazione dell'ampia portata dell'espressione “procedimenti di concordato” utilizzata dall'art. 23, d.l. n. 83/2015, conv. in l. n. 132/2015, deve ritenersi compresa anche la fase del c.d. preconcordato, con la conseguenza che le nuove norme si applicano ai procedimenti iniziati con il mero deposito del ricorso ex art. 161, comma 6, l. fall. dopo il 21 agosto 2015. I ricorsi precedenti hanno invece un effetto “prenotativo” non soltanto ai fini della cristallizzazione dell'attivo e del passivo, ma anche della stessa disciplina applicabile alla procedura. L'ultimo comma dell'art. 160 l. fall., come modificato dal d.l. n. 83/2015, riferendosi alla necessità che la proposta di concordato assicuri in ogni caso il pagamento di almeno il 20% dei creditori chirografari ed in considerazione della valorizzazione della competitività della procedura concordataria, deve essere interpretato quale assunzione di un preciso impegno obbligatorio dell'imprenditore soggetto alla verifica del Commissario giudiziale. |