Solo il finanziamento pubblico immeritato ha natura di credito privilegiato

La Redazione
15 Aprile 2016

La ratio e la natura dell'art. 9, D.Lgs. n. 123/1998, riconducono il privilegio ivi riconosciuto alle conseguenze derivanti dalla revoca amministrativa del finanziamento operante in via di sanzione sul piano pubblicistico, al fine di ristabilire lo status quo ante finanziamento in modo da garantire la restituzione di un'erogazione pubblica immeritata. Il privilegio in parola trova infatti la sua giustificazione nel rilevo pubblicistico della fattispecie, unica ragione giustificativa della preferenza accordata rispetto agli altri creditori, che rende impossibile estendere interpretativamente l'applicazione del beneficio alle fattispecie di scioglimento del contratto a causa di inadempimento, rilevante esclusivamente sul piano privatistico.

La ratio e la natura dell'art. 9, D.Lgs. n. 123/1998, riconducono il privilegio ivi riconosciuto alle conseguenze derivanti dalla revoca amministrativa del finanziamento operante in via di sanzione sul piano pubblicistico, al fine di ristabilire lo status quo ante finanziamento in modo da garantire la restituzione di un'erogazione pubblica immeritata. Il privilegio in parola trova infatti la sua giustificazione nel rilevo pubblicistico della fattispecie, unica ragione giustificativa della preferenza accordata rispetto agli altri creditori, che rende impossibile estendere interpretativamente l'applicazione del beneficio alle fattispecie di scioglimento del contratto a causa di inadempimento, rilevante esclusivamente sul piano privatistico.

Sullo stesso argomento vedi:
Tribunale di Rimini, 22 marzo 2016, ord.

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