Concordato e falcidiabilità del credito IVA

La Redazione
06 Aprile 2016

Nel concordato preventivo, il credito IVA può essere oggetto di pattizia previsione di pagamento percentualmente ridotto, ai sensi dell'art. 160, comma 2, l.fall., laddove il patrimonio del debitore risulti incapiente alla soddisfazione integrale dei crediti privilegiati anteriori all'IVA.

Nel concordato preventivo, il credito IVA può essere oggetto di pattizia previsione di pagamento percentualmente ridotto, ai sensi dell'art. 160, comma 2, l.fall., laddove il patrimonio del debitore risulti incapiente alla soddisfazione integrale dei crediti privilegiati anteriori all'IVA.

L'art. 182-ter l. fall., laddove prevede che non possono costituire oggetto di transazione l'IVA e le ritenute operate e non versate, deve intendersi come norma di carattere eccezionale, come tale non suscettibile di interpretazione estensiva e applicazione analogica, ed operante solo se contestualmente al piano concordatario sia proposta una transazione fiscale.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.