CNDCEC, Regolamento degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organizzazione dell'Organismo su due livelli, segreteria amministrativa e referente. Possibilità per il debitore di segnalare il nominativo di un gestore. Incompatibilità, per quest'ultimo, a svolgere altre funzioni. Applicazione dei parametri in caso di mancato accordo sui compensi. Sono queste alcune delle linee guida tracciate dal Consiglio Nazionale nel fac-simile di Regolamento degli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, pubblicato lo scorso 15 aprile sul sito istituzionale del Consiglio. Il Modello diffuso dai Commercialisti rappresenta un valido schema di riferimento sia per gli Organismi standard che per quelli costituiti da differenti ordini in associazione tra di loro. Ecco una sintesi delle disposizioni del Regolamento di maggiore rilevanza.
Organizzazione (art. 5)
L'articolazione suggerita dal Consiglio è molto snella, prevede due soli organi: il referente e la segreteria amministrativa. La soluzione indicata non impedisce agli Organismi di dotarsi di un organigramma più complesso che rifletti le effettive necessità e le dimensioni dell'Ordine Territoriale.
Referente (art. 6)
La scelta del Consiglio è ricaduta sull'organo monocratico, di durata quadriennale, con possibilità di rinnovo. È stata, inoltre, prevista a la prorogatio nelle funzioni del referente scaduto fino al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine che provvederà alla nuova nomina.
Nomina del Gestore della crisi (art. 8 e 9)
Come anticipato in premessa, il Consiglio riconosce al debitore la possibilità di suggerire un nominativo specifico nella domanda, di cui il referente potrà eventualmente tener conto nel conferimento dell'incarico al gestore. Il gestore è sempre una persona fisica che potrà svolgere l'incarico individualmente o collegialmente (in ogni caso non più di 3 professionisti scelti dal referente tra gli iscritti all'elenco ministeriale). Come specificatamente previsto nel Regolamento diffuso dal Consiglio, le funzioni svolte dal gestore sono incompatibili quelle svolte dagli altri organi dell'organismo.
Compensi (art. 15)
Il Regolamento prevede che, in difetto di accordo con il debitore proponente, trovino applicazione i parametri di cui all'art. 14 e ss. del D.M. n. 202/2014. Ciò non toglie che gli Ordini possano prevedere differenti modalità per la corresponsione dei compensi pur sempre determinati sulla base dei criteri e dei parametri di cui agli art. 14 e ss. del D.M. n. 202/2014.
Responsabilità (art. 16)
Sull'Organismo ricade la responsabilità verso il debitore proponente. “Del resto l'ordinamento – si legge nella premessa del Regolamento - impone all'Organismo la sottoscrizione di una polizza assicurativa con massimale di importo non inferiore ad un milione di Euro per la copertura di eventuali danni derivanti dalla gestione della crisi da sovraindebitamento (cfr. art. 4, D.M. n. 202/2012)”. Non è peraltro esclusa dal CNDCEC la responsabilità personale del gestore “affidatario” dell'incarico “in virtù delle previsioni di cui all'art. 12 del decreto n. 202/2014 che recuperano, come intuitivo, il generale principio della personalità della prestazione svolta dal gestore”. A questi soggetti, il CNDCEC consiglia l'estensione della polizza assicurativa professionale già stipulata.