Garanzia ipotecaria e insinuazione privilegiata nel passivo
20 Aprile 2016
Con la sentenza n. 7745/2016, la Corte di Cassazione afferma che l'accertamento della natura gratuita della garanzia prestata alla società mutuataria nei due anni precedenti alla dichiarazione di fallimento, esclude la possibilità di riconoscere alla banca l'insinuazione privilegiata al passivo. Il caso – Il Tribunale di Reggio Emilia respingeva l'opposizione al passivo proposta da una banca ammessa al concorso al rango chirografario dichiarando inefficace ex art. 64 l. fall. l'ipoteca volontaria concessa al fallito nel biennio antecedente alla sua dichiarazione di fallimento. La garanzia ipotecaria veniva infatti considerata a titolo gratuito in quanto non era stata rilasciata contestualmente alla stipula del mutuo erogato dalla banca, bensì in un momento successivo. L'istituto di credito ricorre per la cassazione della pronuncia deducendo l'erronea valutazione della natura gratuita della garanzia, oltre alla contraddittorietà della decisione per aver ammesso al concorso il credito, ritenendo così opponibile alla massa il mutuo fondiario, negando al contempo la prelazione ipotecaria discendente dal medesimo negozio. Natura gratuita o onerosa dell'ipoteca - La S.C. conferma l'argomentazione sviluppata dal giudice di merito nel ritenere che il principio stabilito dall'art. 2901 c.c. per l'azione revocatoria ordinaria e che considera atti a titolo oneroso le prestazioni di garanzia contestuali al sorgere del credito, è senza dubbio applicabile anche alla revocatoria fallimentare. Al contrario, la garanzia reale prestata dal terzo in un momento successivo al sorgere del debito, ove non risulti correlata ad un corrispettivo economicamente apprezzabile, è qualificabile come atto a titolo gratuito e in caso di successivo fallimento del garante l'atto resta soggetto all'art. 64 l. fall. Revoca dell'ipoteca - La Corte ricorda poi che nel caso di revocatoria fallimentare avente ad oggetto un'ipoteca accessoria ad un mutuo, che integri in concreto la garanzia di un debito chirografario preesistente, la revoca di detta ipoteca non comporta necessariamente l'esclusione dall'ammissione al passivo della somma erogata per il mutuo, essendo l'ammissione incompatibile solo con le ipotesi di simulazione e novazione, in quanto anche la revoca dell'intera operazione comporterebbe pur sempre la necessità di ammettere al passivo la somma erogata in virtù del mutuo revocato per far fronte alla necessità di restituire gli importi ricevuti, seppur in moneta fallimentare. |