Sospensione dei rapporti pendenti e contratti bancari autoliquidanti
22 Aprile 2016
Durante la fase preconcordataria, oltre alla sospensione dei rapporti giuridici pendenti, è possibile disporre lo scioglimento degli stessi che non esime comunque il tribunale da un'analisi più approfondita in sede di giudizio definitivo. I contratti bancari autoliquidanti sono frutto di un complesso di negozi tra loro strettamente connessi e collegati, per cui non si può ritenere esaurito unilateralmente il rapporto con la mera messa a disposizione del denaro. Da ciò consegue che non solo il contratto principale di servizio di conto corrente rientri nel perimetro dell'art. 169-bis l. fall. (e sia quindi soggetto a sospensione), bensì anche i rapporti giuridici con esso strettamente connessi, quali il mandato in rem propriam ed il patto di compensazione. In virtù della provvisorietà degli effetti derivanti dalla sospensione dei predetti contratti, gli importi oggetto di incassi da parte dell'imprenditore conseguenti alla sospensione dei contratti bancari e dei rispettivi negozi annessi devono confluire sul conto corrente aperto dalla procedura concordataria e vincolato all'ordine dell'organo commissariale, a garanzia del terzo contraente in bonis nel caso di mancato scioglimento dei rispettivi contratti e/o di mancato deposito del piano concordatario, cui non segua una dichiarazione di fallimento. |