Preconcordato e autorizzazione a concludere la procedura di accertamento con adesione

La Redazione
29 Aprile 2016

Può essere autorizzata la conclusione della procedura di accertamento con adesione, già avviata dal debitore concordatario ai sensi degli artt. 6 e 9-bis d.lgs. n. 218/97, con contestuale autorizzazione alla sottoscrizione dell'atto conclusivo e i conseguenti pagamenti.

Può essere autorizzata la conclusione della procedura di accertamento con adesione, già avviata dal debitore concordatario ai sensi degli artt. 6 e 9-bis d.lgs. n. 218/97, con contestuale autorizzazione alla sottoscrizione dell'atto conclusivo e i conseguenti pagamenti: la definizione dell'accertamento va ritenuta infatti funzionale all'interesse della massa dei creditori e al miglior soddisfacimento possibile, rispetto all'opzione alternativa costituita dalla proposizione di un ricorso innanzi alla Commissione tributaria.

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