Il programma di liquidazione nel fallimento di snc e dei soci illimitatamente responsabili
08 Settembre 2015
Nel fallimento di una snc, nel programma di liquidazione - punto relativo all'attivo fallimentare - devo includere anche il patrimonio dei soci illimitatamente responsabili o solo il patrimonio societario in quanto per i soci dovrò predisporre un altro programma di liquidazione?
PREMESSA – Il programma di liquidazione, secondo la definizione offerta dal secondo comma dell'art. 104-ter l. fall., rappresenta l'atto di pianificazione e di indirizzo alle modalità ed ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo e, sulla base di quanto previsto dal primo comma di tale articolo, deve essere predisposto dal curatore entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario fallimentare e, comunque, non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento (disposizione, quest'ultima, introdotta dall'art. 6, comma 1, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni nella l. 6 agosto 2015 n. 132, applicabile ai fallimenti dichiarati successivamente al 27 giugno 2015).
Il programma di liquidazione è soggetto ad approvazione del comitato dei creditori (art. 104-ter, comma 1, l. fall.) che, ai sensi del quinto comma dello stesso art. 104-ter, può proporre modifiche al programma medesimo.
LA SOLUZIONE - Tanto detto, considerando che nel fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili - pur essendo nominato un solo giudice delegato ed un solo curatore - le procedure concorsuali rimangono distinte, con possibilità di nominare più comitati dei creditori (art. 148, comma 1, l. fall.) e che, in ogni caso, il patrimonio della società e quello dei singoli soci devono essere tenuti distinti (art. 148, comma 2, l. fall.), il curatore dovrà predisporre un programma di liquidazione per ciascuna procedura (fallimento della società e fallimento dei singoli soci aventi responsabilità illimitata). |