Piano concordatario: spese per la gestione del bene ed eventuale prededuzione

29 Aprile 2015

Piano concordatario con cessione di beni prevista a 12 mesi. Nel corso di tale periodo l'azienda continuerà a produrre flussi di cassa da destinare ai creditori. Ci sono le seguenti masse attive: bene da liquidare e flussi di cassa.Dopo la presentazione della domanda prenotativa di concordato sono stati contratti debiti per la conservazione del bene oggetto della garanzia ipotecaria, da collocarsi tra quelle attività direttamente e specificamente rivolte ad incrementare o ad amministrare o a liquidare i beni ipotecati, ovvero che comunque rechino ai titolari specifiche utilità. Nel caso in esame tali spese ammontano ad Euro 300.000,00 ed hanno evitato una perdita di valore del bene ipotecato di oltre Euro 2.000.000,00.Si chiede se tali spese siano da soddisfare utilizzando la liquidità generata dalla vendita della massa attiva oggetto dell'intervento di conservazione/incremento con precedenza rispetto anche ai creditori assistiti da ipoteca.

Piano concordatario con cessione di beni prevista a 12 mesi. Nel corso di tale periodo l'azienda continuerà a produrre flussi di cassa da destinare ai creditori. Ci sono le seguenti masse attive: bene da liquidare e flussi di cassa.
Dopo la presentazione della domanda prenotativa di concordato sono stati contratti debiti per la conservazione del bene oggetto della garanzia ipotecaria, da collocarsi tra quelle attività direttamente e specificamente rivolte ad incrementare o ad amministrare o a liquidare i beni ipotecati, ovvero che comunque rechino ai titolari specifiche utilità. Nel caso in esame tali spese ammontano ad Euro 300.000,00 ed hanno evitato una perdita di valore del bene ipotecato di oltre Euro 2.000.000,00.
Si chiede se tali spese siano da soddisfare utilizzando la liquidità generata dalla vendita della massa attiva oggetto dell'intervento di conservazione/incremento con precedenza rispetto anche ai creditori assistiti da ipoteca.
In caso affermativo, si chiede se è possibile anticipare in corso di piano il pagamento di tali creditori attingendo dai flussi di cassa generati nei 12 mesi dal piano concordatario salvo poi rifondere tale massa attiva (flussi di gestione) al momento della vendita del bene in oggetto. A nostro avviso la risposta ai quesiti è da ritenersi positiva essendo comunque rispettato il privilegio ipotecario ed il solo fatto di anticipare il pagamento di tali creditori non deve condizionare l'imputazione di tali spese conservative sul bene interessato.


RIFERIMENTI NORMATIVI - L'art. 111-ter l. fall., rubricato “Conti speciali”, dispone che “La massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come definiti dall'articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme.
La massa liquida attiva mobiliare è costituita da tutte le altre entrate.
Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale”.
L'art. 167 l. fall., rubricato “Amministrazione dei beni durante la procedura” dispone che “Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.
I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.
Con il decreto previsto dall'articolo 163 o con successivo decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui al secondo comma”.

OSSERVAZIONI -Come è noto, l'art. 111 l. fall. dispone l'ordine di pagamento delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, indicato tra quali soggetti e in quale ordine le stesse debbano essere ripartire e prevedendo, anzitutto, che le stesse debbano anzitutto essere utilizzate, dapprima, per il pagamento dei crediti prededucibili, poi per il pagamento dei crediti prelatizi ed, infine, per il pagamento dei crediti chirografari.
Orbene, il nuovo testo dell'art. 111, comma 2, l. fall. stabilisce che rientrano tra i crediti prededucibili tutti i crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge, nonchè quelli sorti in occasione o in funzione della procedura concorsuale.
In particolare, con riguardo alle “spese sorte in funzione o in occasione della procedura”, viene espressamente riconosciuto il requisito della prededucibilità a tutte quelle spese sostenute per conservare e mantenere inalterati i beni facenti parti dell'attivo, anche se oggetto di garanzia reale.
Nel caso in cui un bene che necessiti di manutenzione al fine di mantenerne inalterato il proprio valore sia gravato da garanzia reale, giusta il disposto dell'art. 111-ter l. fall., una parte dei costi sostenuti per la manutenzione di tali beni dovrà essere sostenuta dallo stesso creditore garantito.
Tale disposizione, introdotta con il cd. “decreto correttivo”, ha recepito l'orientamento maggioritario della dottrina e giurisprudenza di legittimità che, anche nel vigore della disciplina previgente aveva ritenuto che spettava al creditore ipotecario l'onere di sopportare le spese specifiche sostenute per la conservazione e liquidazione del bene oggetto della garanzia e che tali spese dovevano godere del requisito della prededucibilità (in senso conforme, cfr. Cass. 19 ottobre 1977, n. 4474; Cass. 3 novembre 1981, n. 5784; Cass. 3 febbraio 1987, n. 952).
In concreto, dunque, il creditore ipotecario sarà tenuto a concorrere, secondo il criterio della prededuzione, agli oneri necessari per la conservazione, incremento e liquidazione del bene oggetto della prelazione.
A conferma, si rileva che anche la Suprema Corte, in un recente arresto, ha statuito che “il creditore ipotecario o pignoratizio è tenuto a sostenere, con il principio della prededuzione, le spese di gestione e liquidazione del bene venduto” (ex multis, Cass. 12 maggio 2010, n. 11500).
Applicando tale pacifico principio al caso di specie si ritiene che gli esborsi sostenuti per incrementare e/o amministrare il bene con vincolo reale siano da attribuire al creditore garantito.
Quanto alla possibilità di procedere al pagamento di tali spese nel corso della procedura concordataria, essa sussiste, ma non sempre.
Deve ritenersi infatti che, rientrando tali atti di manutenzione tra quelli per i quali il debitore deve chiedere l'autorizzazione al Giudice delegato, giusta il disposto dell'art. 167, secondo comma, l. fall., se il Giudice delegato ha autorizzato la realizzazione dei lavori di manutenzione sul bene, di norma avrà autorizzato anche il relativo pagamento durante il corso della procedura stessa, e prima della vendita; in tal caso il pagamento anticpato è ben possibile.
Diversamente, se siano stati autorizzati i lavori, ma non il pagamento immediato dei relativi costi (sostenuti per la manutenzione del bene), essi finirebbero per seguire gli ordinari riparti e quindi verrebbero pagati dopo la vendita.

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