Termini per l’esercizio della revocatoria nell’amministrazione straordinaria conseguente a concordato preventivo
23 Aprile 2015
L'art 69-bis, comma 2, l. fall., si applica anche alla procedura di amministrazione straordinaria conseguente a concordato preventivo? In altri termini, è possibile ritenere che detta previsione sia applicabile analogicamente al caso in cui ad una procedura di concordato preventivo segua una procedura di amministrazione straordinaria?
PREMESSA - L'art. 49 D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (rubricato: azioni revocatorie), stabilisce, al primo comma, che le azioni volte alla dichiarazione di inefficacia ed alla revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori di cui alle disposizioni previste dalla sezione III (degli effetti del fallimento), del capo III (degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori) della legge fallimentare (per la precisione, artt. da 64 a 71), possono essere proposte dal commissario straordinario solo in presenza di autorizzazione alla esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, ad eccezione dell'ipotesi di conversione della procedura in fallimento. Il secondo comma del suddetto articolo dispone che i termini previsti dalle sopra citate disposizioni si computano a decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, precisando, altresì, che tale norma si applica anche in tutte le ipotesi nelle quali alla dichiarazione dello stato di insolvenza segua la sentenza dichiarativa di fallimento. LA SOLUZIONE - Alla luce di una interpretazione meramente letterale dell'art. 49 D. Lgs. 270/1999, ed in mancanza di espresso richiamo legislativo, pare lecito ritenere che l'art. 69-bis, comma 2, l. fall., non sia applicabile alla procedura di amministrazione straordinaria susseguente a concordato preventivo. Da ciò consegue che, in tale ipotesi, i termini per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 67 l. fall. dovranno calcolarsi dalla dichiarazione dello stato di insolvenza di cui all'art. 3 D. Lgs. 270/1999, presupposto oggettivo dell'amministrazione straordinaria (art. 1, D. Lgs. 270/1999), a differenza del concordato preventivo che, come noto, ha quale presupposto lo “stato di crisi” (art. 160, comma 1, l. fall.). |