Prededuzione dei crediti dell’attestatore e dei professionisti per la domanda di concordato preventivo

09 Marzo 2015

Una società ammessa al concordato preventivo è stata successivamente dichiarata fallita. I professionisti che hanno assistito il debitore nella predisposizione della domanda di concordato (legali ed attestatore) hanno depositato domanda di ammissione alla stato passivo richiedendo il proprio credito in prededuzione, richiamando Cass. n. 5098/2014 ed il disposto di cui all'art. 182-quater l. fall., oltreché l'art. 111 l. fall. Nella mia qualità di curatore riterrei di ammettere il credito in via privilegiata ex art. 2751-bis n. 2 c.c., non riconoscendo la prededucibilità del credito e conseguentemente il collegamento occasionale o funzionale tra le due procedure richiesto dal disposto dell'art. 111 l. fall. Mi chiedo se sia corretto quanto sopra indicato anche alla luce delle recenti sentenze della Cassazione.

Una società ammessa al concordato preventivo è stata successivamente dichiarata fallita. I professionisti che hanno assistito il debitore nella predisposizione della domanda di concordato (legali ed attestatore) hanno depositato domanda di ammissione alla stato passivo richiedendo il proprio credito in prededuzione, richiamando Cass. n. 5098/2014 ed il disposto di cui all'art. 182-quater l. fall., oltreché l'art. 111 l. fall. Nella mia qualità di curatore riterrei di ammettere il credito in via privilegiata ex art. 2751-bis n. 2 c.c., non riconoscendo la prededucibilità del credito e conseguentemente il collegamento occasionale o funzionale tra le due procedure richiesto dal disposto dell'art. 111 l. fall. Mi chiedo se sia corretto quanto sopra indicato anche alla luce delle recenti sentenze della Cassazione.

PREMESSA - L'art. 111, comma 2, l. fall., considera prededucibili i crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge ed i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali. In considerazione di tale disposizione, pertanto, la prededuzione è riconosciuta nelle fattispecie tassativamente previste dalla legge fallimentare, nonché per i crediti sorti durante la procedura (in occasione) o anteriormente alla procedura concorsuale strumentali alle finalità della medesima (in funzione).
Il criterio della funzionalità, tuttavia, non può risolversi nella semplice attinenza di un credito rispetto ad una procedura concorsuale, ma va ancorato al requisito della utilità per la stessa, da intendersi come necessaria strumentalità rispetto alla procedura e come rispondenza al suo scopo ed all'interesse della massa dei creditori, giustificandosi soltanto in questa ipotesi il particolare beneficio della prededuzione (in questo senso Cass. 17 aprile 2014, n. 8958).

LA SOLUZIONE - Tanto premesso, a parere dei giudici di legittimità il citato principio della funzionalità – con specifico riferimento alla prededucibilità dei crediti professionali verso l'impresa che accede alla procedura di concordato preventivo, nel successivo fallimento – sussiste per l'attività svolta dall'attestatore ex art. 161, comma 3, l. fall. e per l'attività professionale svolta per l'assistenza, la consulenza e la eventuale redazione della proposta di concordato preventivo (al riguardo, cfr. Cass. 10 settembre 2014, n. 19013; Cass. 5 marzo 2014 n. 5098 cit.). Tale interpretazione, secondo la S.C., trova conforto nella simmetrica esclusione dall'azione revocatoria del pagamento del relativo compenso di cui all'art. 67, comma 3, lett. g), l. fall., e sarebbe univoca dopo l'abrogazione dell'art. 182-quater l. fall., nella parte in cui apparentemente consentiva di attribuire la prededuzione soltanto al credito del professionista attestatore della veridicità dei dati e della fattibilità del piano concordatario, e sempre che fosse stata riconosciuta espressamente nel decreto di ammissione al concordato preventivo (sul tema, v. altresì Cass. 8 aprile 2013 n. 8533, per la quale l'art. 111, comma 2, l. fall., intenderebbe prevedere la prededucibilità per tutti i crediti sorti in funzione di procedure concorsuali, senza distinzioni tra tipologie di crediti).
La funzionalità, rectius l'utilità per il ceto creditorio, del credito derivante dall'attività professionale di cui sopra e la conseguente prededucibilità ex art. 111, comma 2, l. fall., infatti, risponde all'esigenza di favorire il ricorso a procedure concorsuali diverse dal fallimento. In particolare, l'attività dell'attestatore, così come quella del professionista che assiste il debitore nella predisposizione della domanda di concordato, appare utile ai fini della procedura in esame in virtù del fatto che la stessa è lo strumento necessario, da un lato, per consentire l'introduzione e lo svolgimento del concordato preventivo, e, dall'altro, per fornire un utile strumento di informazione anche per la successiva procedura fallimentare (Trib. Monza 23 ottobre 2014, che richiama Cass. 6 maggio 2014, n. 16035. In senso conforme, Trib. Milano 5 febbraio 2014. Contra Trib. Rimini 17 ottobre 2014, secondo cui i crediti dei professionisti che hanno assistito la società per la predisposizione della proposta e del piano di concordato preventivo non possono essere collocati in prededuzione, con l'unica eccezione del compenso per l'attestatore. Più in generale, Trib. Reggio Emilia 14 giugno 2012; Trib. Modena 11 gennaio 2010; Trib. Milano 20 agosto 2009, considerano il requisito della funzionalità ancorato all'intervenuta ammissione del debitore alla procedura concordataria).
Quale ulteriore motivo a supporto del riconoscimento della prededuzione ai crediti vantati dai professionisti che hanno assistito la società nella predisposizione della domanda di concordato e dall'attestatore, giova osservare che nella fattispecie prospettata vi è stata consecuzione di procedure concorsuali, nel senso che al concordato preventivo ha fatto seguito senza soluzione di continuità il fallimento, in conformità, quindi, all'opinione giurisprudenziale per la quale tale consecuzione rende configurabile, nella successione di una procedura all'altra, una sola “procedura unitaria” e, pertanto, riferibile anche alla fase fallimentare la funzionalità concernente i crediti relativi alla precorsa fase concordataria.

CONCLUSIONI - Le brevi riflessioni sopra indicate portano quindi a concludere che nel caso in esame sia i crediti dei professionisti che hanno assistito il debitore nella predisposizione della domanda di concordato preventivo, sia il credito dell'attestatore, beneficiano della prededuzione e, come tali, vanno soddisfatti integralmente ed al di fuori del concorso.

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