Prededuzione dei crediti dell’attestatore e dei professionisti per la domanda di concordato preventivo
09 Marzo 2015
Una società ammessa al concordato preventivo è stata successivamente dichiarata fallita. I professionisti che hanno assistito il debitore nella predisposizione della domanda di concordato (legali ed attestatore) hanno depositato domanda di ammissione alla stato passivo richiedendo il proprio credito in prededuzione, richiamando Cass. n. 5098/2014 ed il disposto di cui all'art. 182-quater l. fall., oltreché l'art. 111 l. fall. Nella mia qualità di curatore riterrei di ammettere il credito in via privilegiata ex art. 2751-bis n. 2 c.c., non riconoscendo la prededucibilità del credito e conseguentemente il collegamento occasionale o funzionale tra le due procedure richiesto dal disposto dell'art. 111 l. fall. Mi chiedo se sia corretto quanto sopra indicato anche alla luce delle recenti sentenze della Cassazione.
PREMESSA - L'art. 111, comma 2, l. fall., considera prededucibili i crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge ed i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali. In considerazione di tale disposizione, pertanto, la prededuzione è riconosciuta nelle fattispecie tassativamente previste dalla legge fallimentare, nonché per i crediti sorti durante la procedura (in occasione) o anteriormente alla procedura concorsuale strumentali alle finalità della medesima (in funzione). LA SOLUZIONE - Tanto premesso, a parere dei giudici di legittimità il citato principio della funzionalità – con specifico riferimento alla prededucibilità dei crediti professionali verso l'impresa che accede alla procedura di concordato preventivo, nel successivo fallimento – sussiste per l'attività svolta dall'attestatore ex art. 161, comma 3, l. fall. e per l'attività professionale svolta per l'assistenza, la consulenza e la eventuale redazione della proposta di concordato preventivo (al riguardo, cfr. Cass. 10 settembre 2014, n. 19013; Cass. 5 marzo 2014 n. 5098 cit.). Tale interpretazione, secondo la S.C., trova conforto nella simmetrica esclusione dall'azione revocatoria del pagamento del relativo compenso di cui all'art. 67, comma 3, lett. g), l. fall., e sarebbe univoca dopo l'abrogazione dell'art. 182-quater l. fall., nella parte in cui apparentemente consentiva di attribuire la prededuzione soltanto al credito del professionista attestatore della veridicità dei dati e della fattibilità del piano concordatario, e sempre che fosse stata riconosciuta espressamente nel decreto di ammissione al concordato preventivo (sul tema, v. altresì Cass. 8 aprile 2013 n. 8533, per la quale l'art. 111, comma 2, l. fall., intenderebbe prevedere la prededucibilità per tutti i crediti sorti in funzione di procedure concorsuali, senza distinzioni tra tipologie di crediti). CONCLUSIONI - Le brevi riflessioni sopra indicate portano quindi a concludere che nel caso in esame sia i crediti dei professionisti che hanno assistito il debitore nella predisposizione della domanda di concordato preventivo, sia il credito dell'attestatore, beneficiano della prededuzione e, come tali, vanno soddisfatti integralmente ed al di fuori del concorso. |