Prededucibilità dei crediti Inps sorti nell’esercizio dell’impresa insolvente

Riccardo Girotto
02 Febbraio 2015

Cosa si intende per "crediti sorti nell'esercizio dell'impresa e per la gestione del patrimonio" che gli artt. 20 e 52 del D.Lgs. 270/99 considerano prededucibili? In particolare, si chiede se i crediti Inps rientrino o meno nell'alveo della prededucibilità.

Cosa si intende per "crediti sorti nell'esercizio dell'impresa e per la gestione del patrimonio" che gli artt. 20 e 52 del D.Lgs. 270/99 considerano prededucibili? In particolare, si chiede se i crediti Inps rientrino o meno nell'alveo della prededucibilità.

Le fonti citate “artt. 20 e 52 del D.Lgs 270/99” regolano, in relazione all'art. 111 l. fall. che esse hanno modificato, la sorte dei crediti sorti in ragione dell'esercizio dell'impresa insolvente, eventualmente proseguito in corso di fallimento.
La dichiarazione di fallimento cristallizza la situazione aziendale con riferimento a crediti e debiti pregressi, mentre il curatore valuta l'eventuale opportunità di prosecuzione dell'impresa. Nel caso si propendesse per la perdurante prosecuzione dell'attività, ogni debito sorto segnatamente sulla base di una precisa scelta gestoria, risulterebbe prededucibile, cioè da soddisfare prima di ogni altri credito.
Con precipuo riferimento ai debiti che sorgono a carico della procedura verso l'INPS, pare evidente come possano essere considerati prededucibili quando generati dall'utilizzo di personale alle dipendenze della procedura. La prestazione lavorativa espressamente richiesta dal curatore, infatti, genera l'obbligo tanto retributivo, nei confronti del prestatore, tanto contributivo nei confronti dell'Ente.
Il fatto che questi debiti derivino causalmente da attività d'impresa svolta in funzione della procedura, e quindi non siano derivanti da una pregressa attività del fallito, rende qualificabili i debiti previdenziali in oggetto come debiti della massa.

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