Revocazione ex art. 98 l. fall. e sospensione feriale dei termini

09 Settembre 2014

In presenza di revocazione proposta nei confronti del creditore concorrente ex art.98 l. fall. ci si domanda se sia applicabile la sospensione feriale dei termini.

In presenza di revocazione proposta nei confronti del creditore concorrente ex art.98 l. fall. ci si domanda se sia applicabile la sospensione feriale dei termini.

RIFERIMENTI NORMATIVI – L'art. 98 della Legge Fallimentare disciplina le impugnazioni esperibili avverso il decreto che rende esecutivo lo stato passivo, stabilendo che contro di questo “può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione. (…)”.
La legge 7 ottobre 1969 n. 742 all'art. 1, dispone che “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.
OSSERVAZIONI – Come sopra riportato, l'art. 98 l.fall. prevede che, una volta dichiarato esecutivo lo stato passivo, il creditore che ha depositato domanda di ammissione del credito e il terzo che ha presentato domanda di rivendica o restituzione di beni mobili o immobili possono esperire, avverso il decreto del giudice delegato, le impugnazioni disciplinate all'art. 98 della Legge Fallimentare.
In tale contesto la revocazione costituisce uno strumento di tutela straordinario, esperibile dal curatore o da qualsiasi creditore che vi abbia interesse o dal terzo proponente domanda di restituzione o rivendicazione, una volta decorsi i termini per l'opposizione e l'impugnazione.
La revocazione è esperibile avverso i provvedimenti di accoglimento e di rigetto qualora, prima della chiusura del fallimento, si scopra che l'ammissione di un credito, di una garanzia o di un diritto del terzo è stata determinata da falsità, dolo o errore essenziale di fatto. L'azione è altresì proponibile qualora si rinvengano documenti decisivi che non sono stati tempestivamente prodotti per causa non imputabile.
Il termine di proposizione è di trenta giorni a decorrere dalla scoperta del fatto o del documento. Il creditore concorrente è qualificabile quale legittimato passivo dell'azione alla quale parteciperà altresì il curatore.
Ci si è interrogati, in più occasioni, se anche al termine per proporre opposizione avverso il decreto che rende esecutivo lo stato passivo si applichi il periodo di sospensione feriale dei termini ex artt. 1 e seguenti della legge 7 ottobre 1969 n. 742.
All'art. 3 la predetta legge pone una deroga alla precedente disciplina stabilendo che “In materia civile, l'articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario, R.d. 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alle controversie previste dagli articoli 429 e 459 del codice di procedura civile”.
Il citato art. 92 dell'ordinamento giudiziario contiene un elenco di procedimenti per i quali non viene applicata la sospensione dei termini feriali, tra i quali compaiono anche le cause relative alla dichiarazione e alla revoca dei fallimenti.
La revocazione non appare dunque riconducibile all'elenco tassativo dell'art. 92 ord. giud.
Anche la Suprema Corte, del resto, ha stabilito che, in tema di sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale ai sensi dell'art. 1 L. 7 ottobre 1969 n. 742, la deroga prevista dall'art. 92 ord. giud., richiamato dall'art. 3 legge n. 742 cit., con riguardo alle cause relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, non è estendibile anche alle altre controversie in materia fallimentare (Cass. 14 Aprile 2011, n. 8542; Cass. S.U. 24 novembre 2009, n. 24665).
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che, in presenza di revocazione proposta nei confronti del creditore, trovi applicazione la sospensione feriale dei termini processuali di cui alla legge 7 ottobre 1969 n. 742.
Si osserva inoltre che, qualora il dies a quo cada tra il 1° agosto e il 15 settembre, il termine inizierà a decorrere dal 16 settembre compreso, considerato come primo giorno utile in base al principio secondo cui dies a quo non computatur in termine (si veda, ex plurimis, Cass. 2 aprile 2014, n. 7627; Cass. 4 marzo 2014, n. 5019; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3512).

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