Liquidazione in prededuzione del compenso del CTU

02 Luglio 2014

Nell'ambito di un fallimento di una società immobiliare, la cui massa attiva è costituita da più lotti (immobili) dovrò procedere al riparto parziale in conseguenza della vendita di uno di essi. Nell'effettuare il riparto il CTU chiede che gli venga versato l'intero importo già liquidatogli dal G.D. per la perizia di valutazione svolta ed in cui però sono ricomprese le stime di tutti i lotti immobiliari e quindi anche di quelli invenduti.Personalmente, dalla lettura dell'art. 111-ter l. fall. ritengo che la richiesta del CTU non sia ammissibile e che in questo riparto possa essergli versata solo la quota parte del compenso relativa alla valutazione dell'immobile venduto. Tale modo di procedere è corretto?

Nell'ambito di un fallimento di una società immobiliare, la cui massa attiva è costituita da più lotti (immobili) dovrò procedere al riparto parziale in conseguenza della vendita di uno di essi. Nell'effettuare il riparto il CTU chiede che gli venga versato l'intero importo già liquidatogli dal G.D. per la perizia di valutazione svolta ed in cui però sono ricomprese le stime di tutti i lotti immobiliari e quindi anche di quelli invenduti.

Personalmente, dalla lettura dell'art. 111-ter l. fall. ritengo che la richiesta del CTU non sia ammissibile e che in questo riparto possa essergli versata solo la quota parte del compenso relativa alla valutazione dell'immobile venduto. Tale modo di procedere è corretto?

RIFERIMENTI NORMATIVI – L'art. 111-ter l. fall. prevede che il curatore debba tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle generali imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale.
L'art. 111-bis l. fall. stabilisce che i crediti prededucibili debbano essere soddisfatti per capitale, spese ed interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, con l'esclusione di quanto ricavato dalla vendita di beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.
Lo stesso art. 111-bis l. fall. prevede, inoltre, che i crediti prededucibili sorti nel fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati (sia per collocazione che importo), possono essere soddisfatti anche al di fuori di piani di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i crediti della medesima tipologia.

OSSERVAZIONI – L'art. 111-ter l. fall., come detto, impone alla curatela la formazione di conti speciali nel caso in cui i beni immobili costituenti l'attivo fallimentare siano gravati da privilegi speciali e/o ipoteche e ciò, si presume, accade anche nel caso di specie.
Tale previsione ha la funzione principale di agevolare il curatore nell'individuazione della somma distribuibile, dovendo annotare il ricavato della vendita, le spese specifiche e quota parte di quelle generali (anche i creditori con privilegio speciale e/o ipoteca si ritiene debbano partecipare pro quota alle spese di procedura).
Le spese relative alla perizia di stima, peraltro, rientrano certamente tra quelle prededucibili e quindi le prime a godere della distribuzione delle somme derivanti dalla liquidazione dell'attivo, pur con i limiti imposti dall'art. 111-bis l. fall..
La soluzione di corrispondere al perito stimatore solamente la parte di onorario proporzionalmente riferibile al bene venduto, quindi, è certamente quella più rigorosa e corretta.
Ci permettiamo, tuttavia, di fornire una soluzione alternativa, che potrebbe essere utile dal punto di vista operativo dal momento che l'utilizzo del criterio sopra enunciato, ai fini pratici, assume rilevanza decrescente all'aumentare del divario tra quanto incassato dalla vendita e quanto spettante ai creditori privilegiati speciali e/o ipotecari su quel bene.
Poiché la questione riguarda, come detto, spese certamente prededucibili, qualora l'incasso relativo alla vendita del bene fosse di gran lunga maggiore rispetto agli importi spettanti ai creditori privilegiati speciali e/o ipotecari sul bene, e fossero verificate tutte le condizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 111-bis l. fall., il curatore potrebbe anche valutare la possibilità/opportunità di corrispondere integralmente al perito quanto liquidato dal Giudice Delegato, tenendo poi conto di ciò in sede di piano di riparto finale (o successivi piani di riparto parziali).
Una volta soddisfatto quanto spettante ai creditori dotati di privilegio speciale e/o ipoteca, infatti, il residuo della vendita del bene diventerebbe “libero” ed a disposizione per il pagamento di tutti gli altri creditori tra i quali, come detto, il perito stimatore ha prevalenza al pari degli altri prededucibili.

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