Poteri del liquidatore giudiziale in assenza di disposizioni nel decreto di omologa
23 Giugno 2014
Nell'ambito di un concordato preventivo, ove il decreto di omologa non determini in maniera specifica i poteri del liquidatore giudiziale, e nel piano di concordato non si faccia specifico riferimento alle modalità tecniche connesse all'attività recuperatoria da porre in essere per l'incasso dei crediti (ma, anzi, si riscontri un mancato stanziamento del fondo specifico per spese legali e la mancata indicazione, o prodromica nomina, del legale da designare per tale attività), o non vi sia la previsione di costituzione di parte civile nei giudizi penali aperti in capo ai soggetti responsabili per il dissesto, il liquidatore giudiziale può, sua sponte, intraprendere tale attività, radicando i contenziosi sopraccitati, senza farsi autorizzare né il giudizio né la nomina del legale (chiunque esso sia, a prescindere a chi compete la scelta del nominativo)?
LA QUESTIONE – L'art. 181 l. fall. stabilisce che la procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione. Il successivo art. 182, comma 1, l. fall., chiarisce, a sua volta, che, in presenza di concordato con cessione dei beni (come nel caso prospettato), il tribunale nomina nel citato decreto di omologazione uno o più liquidatori ed un comitato formato da un numero di creditori variabile da tre a cinque componenti, ai quali sono applicabili le disposizioni dettate nella legge fallimentare. In tale ottica, è stata evidenziata la struttura pubblicistica del procedimento di esecuzione del concordato per cessione dei beni, caratterizzato dalla esistenza di una fase di liquidazione successiva all'omologazione, volta alla trasformazione dei beni del debitore nella liquidità necessaria per soddisfare i creditori (cfr., per tutti, A. Bonsignori, E. Frascaroli Santi, G. Nardo, M. Zoppellari, Il concordato preventivo e quello stragiudiziale, in G. Ragusa Maggiore, G. Costa, Le procedura concorsuali. Procedura minori. Torino, 2001, 115). LA SOLUZIONE – Tanto premesso, giova tener presente che il liquidatore giudiziale – la cui funzione è quella di tutelare gli interessi dei creditori in vista della migliore riuscita della liquidazione dei beni ceduti (Cass. 16 luglio 2008, n. 19506, cit.) – non ha legittimazione processuale passiva, se non con riferimento alle controversie inerenti alla ripartizione dell'attivo o all'entità delle spese della procedura, né quella attiva, ad eccezione delle cause recuperatorie dell'attivo che non esulino dall'incarico avuto dal tribunale; al di fuori di tale ipotesi, infatti, la legittimazione processuale resta all'imprenditore. Pertanto, se nel decreto di omologazione nulla è previsto e nella proposta di concordato non vi sia specifico riferimento alle modalità tecniche connesse all'attività di recupero crediti da porre in essere, il liquidatore giudiziale può autonomamente intraprendere azioni giudiziarie e nominare, al riguardo, un legale. A parere dello scrivente, tuttavia, tenendo in considerazione che le relative spese legali non sono state considerate nella determinazione del fabbisogno concordatario, è da ritenersi comunque opportuna l'autorizzazione del giudice delegato a stare in giudizio con conseguente nomina di un legale. |