Concordato preventivo e legittimità della compensazione operata dalla banca
27 Maggio 2014
La società in concordato (ammesso nel 2013) ha debiti verso istituti bancari rivenienti da apertura di linee di credito di natura commerciale, con anticipi fatture cedute e notificate al debitore ceduto. In sede di verifica del credito, il Commissario ha considerato la data di notifica della cessione del credito come elemento discriminante per l'accoglimento (o meno) della richiesta di compensazione eccepita dall'istituto di credito ex art. 54 l. fall. e come validità dell'avvenuto perfezionamento della cessione del credito. In particolare, un istituto bancario insiste sul riconoscimento del credito in compensazione anche successivamente all'apertura della procedura di concordato, sostenendo l'applicabilità della L. 21 febbraio 1991, n. 52, c.d. “Legge per il factoring”, ossia ritenendo che laddove la cessione del credito sia effettuata a favore di un intermediario finanziario che abbia nell'oggetto sociale (tra le altre) l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa si applica tout court detta normativa speciale. Si chiede se possa ritenersi corretta detta interpretazione o se, come si ritiene, l'applicabilità della citata norma debba essere circoscritta ai soggetti che esercitino detta attività e non che (semplicemente) la contemplino nell'oggetto sociale come attività accessoria.
PREMESSA – L'art. 56 l. fall., applicabile al concordato preventivo in virtù del richiamo contenuto nell'art. 169 l. fall., riconosce ai creditori il diritto di compensare i crediti vantati verso la società in concordato con i debiti che essi hanno verso la medesima, ancorchè non scaduti prima dell'apertura della procedura. L'istituto civilistico della compensazione, come noto, è un modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento ma a carattere satisfattorio, che presuppone l'esistenza di una simmetrica situazione di due soggetti per cui ciascuno di essi è, allo stesso tempo, creditore e debitore dell'altro e genera l'elisione delle reciproche posizioni debitorie sino alla concorrenza del medesimo valore. LA SOLUZIONE – Tanto premesso, tenendo in considerazione che, ai sensi dell'art. 1264, comma 1, c.c., la cessione del credito produce effetti nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata, ai fini della valutazione della legittimità della compensazione operata dalla banca rileva il momento in cui la cessione del credito è stata perfezionata. Pertanto, se tale cessione è stata regolarmente notificata al debitore ceduto anteriormente alla presentazione del ricorso alla procedura di concordato preventivo, le somme incassate dalla banca sia prima, che dopo, tale momento sono legittimamente compensabili con il credito vantato dalla banca medesima nei confronti del cliente (cfr. Cass. 14 marzo 2006, n. 5516, che ha considerato opponibili al fallimento del cedente “soltanto le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto, o siano state dal medesimo accettate, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che il disposto dell'art. 2914, comma 1, n. 2 c.c. opera anche in caso di fallimento del creditore cedente”). In tale ottica, quindi, il comportamento del commissario giudiziale appare corretto. |