Modalità di pagamento dell’IMU in presenza di concordato preventivo

25 Febbraio 2014

Riguardo al tributo I.M.U., nel caso di concordato preventivo, il pagamento avviene con le modalità e tempi previsti per le procedure fallimentari? Se invece il tributo deve essere pagato alle normali scadenze, e poniamo il caso che la prima scadenza sia successiva alla data del decreto di ammissione (02/08/13), l'imposta in argomento soggiace alle regole del concordato proporzionalmente fino alla data di ammissione mentre quella riferita al periodo 03/08/13 - 31/12/13 deve essere pagata in prededuzione?

Riguardo al tributo I.M.U., nel caso di concordato preventivo, il pagamento avviene con le modalità e tempi previsti per le procedure fallimentari? Se invece il tributo deve essere pagato alle normali scadenze, e poniamo il caso che la prima scadenza sia successiva alla data del decreto di ammissione (02/08/13), l'imposta in argomento soggiace alle regole del concordato proporzionalmente fino alla data di ammissione mentre quella riferita al periodo 03/08/13 - 31/12/13 deve essere pagata in prededuzione?

RIFERIMENTI NORMATIVI - L'art. 10, comma 6, del D. Lgs. n. 504/92 dispone una speciale clausola di sospensione dal pagamento delle imposte “per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili”.

OSSERVAZIONI – Considerato che l'art. 10, comma, 6 del D. Lgs. n. 504/1992 sopra ricordato fa espresso riferimento agli immobili compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa, si ritiene che tale disposizione non possa trovare applicazione nella procedura di concordato preventivo. Perciò, nel caso di immobili di proprietà di un imprenditore, che abbia presentato una domanda di concordato preventivo, indipendentemente dal fine liquidatorio del concordato, non vi sono regimi di sospensione del pagamento dell'I.M.U., la quale - pertanto - dovrà essere versata secondo le normali scadenze.
Per quanto riguarda, poi, le modalità di pagamento dell'imposta, in parte quale debito concorsuale e in parte quale debito prededucibile, si osserva che l'art. 10 del medesimo decreto, ai commi 1 e 2 dispone che “l'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 3 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. (…) I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente (…) Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno”.
Perciò, benché l'imposta sia dovuta per anni solari, ma in base al periodo di possesso degli immobili, si ritiene che il pagamento dell'imposta debba essere legittimamente diviso in due parti: prima e dopo il deposito della domanda di concordato preventivo.
Da ciò discende che il debito maturato prima del deposito della domanda di concordato preventivo, che giusta il disposto dell'art. 169 l. fall. segna il passaggio dalla fase pre-concorsuale a quella concorsuale, dovrà essere considerato un debito concorsuale e come tale soggiacerà alle relative regole, mentre l'imposta dovuta successivamente al deposito della domanda di concordato dovrà essere pagata in prededuzione (cfr., in dottrina, M. Cristina Saccani, “IMU – Guida operativa alla nuova imposta municipale propria”, Giuffrè, 2012, 56 ss.).

CONCLUSIONI - Ciò posto, si ritiene corretto dividere il pagamento dell'imposta in due periodi, prima e dopo il deposito della domanda di concordato, trattando come debito concordatario quello sorto precedentemente al deposito della domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e come debito prededucibile la parte dovuta successivamente.
Infine, si rileva che, per evitare possibili contestazioni da parte degli uffici comunali, potrebbe essere opportuno informare l'Ufficio comunale della proposizione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo e quindi della dicotomia, nel pagamento dell'imposta, che si intende seguire.

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