Modalità di pagamento dell’IMU in presenza di concordato preventivo
25 Febbraio 2014
Riguardo al tributo I.M.U., nel caso di concordato preventivo, il pagamento avviene con le modalità e tempi previsti per le procedure fallimentari? Se invece il tributo deve essere pagato alle normali scadenze, e poniamo il caso che la prima scadenza sia successiva alla data del decreto di ammissione (02/08/13), l'imposta in argomento soggiace alle regole del concordato proporzionalmente fino alla data di ammissione mentre quella riferita al periodo 03/08/13 - 31/12/13 deve essere pagata in prededuzione?
RIFERIMENTI NORMATIVI - L'art. 10, comma 6, del D. Lgs. n. 504/92 dispone una speciale clausola di sospensione dal pagamento delle imposte “per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili”. OSSERVAZIONI – Considerato che l'art. 10, comma, 6 del D. Lgs. n. 504/1992 sopra ricordato fa espresso riferimento agli immobili compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa, si ritiene che tale disposizione non possa trovare applicazione nella procedura di concordato preventivo. Perciò, nel caso di immobili di proprietà di un imprenditore, che abbia presentato una domanda di concordato preventivo, indipendentemente dal fine liquidatorio del concordato, non vi sono regimi di sospensione del pagamento dell'I.M.U., la quale - pertanto - dovrà essere versata secondo le normali scadenze. CONCLUSIONI - Ciò posto, si ritiene corretto dividere il pagamento dell'imposta in due periodi, prima e dopo il deposito della domanda di concordato, trattando come debito concordatario quello sorto precedentemente al deposito della domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e come debito prededucibile la parte dovuta successivamente. |