Sull'applicabilità delle regole di cui all'art 155 c.p.c. al termine per la trasmissione dell'insinuazione alla luce del fatto che oggi la domanda si trasmette a mezzo P.E.C. e sull'applicabilità del termine di cui all'art 13 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44.
RIFERIMENTI NORMATIVI - L'art. 155 c.p.c., rubricato “Computo dei termini”, stabilisce che “nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune. I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa”.
L'art. 13, comma III, del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, rubricato “Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati”, a sua volta dispone che “Nel caso previsto dal comma 2 la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì, l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente. Quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo”.
OSSERVAZIONI – Il quesito proposto concerne l'annoso problema circa l'applicabilità o meno dell'art. 155 c.p.c. anche per il calcolo dei termini per la trasmissione della domanda di insinuazione al passivo, atteso che, ad oggi, detta domanda viene trasmessa tramite il sistema della posta elettronica certificata (PEC).
In assenza di chiarimenti legislativi sul punto, su cui il legislatore sarà necessariamente chiamato ad esprimersi, anche alla luce della riforma del processo civile telematico in atto, si ritiene che la disposizione dell'art. 155 c.p.c. trovi applicazione anche per le comunicazioni (e, in generale, per tutte le notifiche) eseguite a mezzo P.E.C.
Del resto, la norma dispone le modalità di computo dei termini processuali con riferimento a qualsiasi tipo di processo ed in qualunque modo effettuata.
Un profilo da affrontare, con riguardo all'articolo in parola, riguarda l'applicabilità della proroga di cui al comma 4 del medesimo art. 155 c.p.c. ai termini che, come nel caso delle domande di insinuazione, si calcolano a ritroso.
A mente dell'art. 93 l.fall., infatti, la domanda di ammissione al passivo “di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da trasmettere (al Curatore n.d.r.) a norma del comma seguente almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo”.
L'art. 155, comma 4, c.p.c., come sopra riportato, dal canto suo, dispone la proroga, “di diritto”, al primo giorno seguente non festivo, del termine che scade in giorno festivo. La ratio di tale disposizione è, evidentemente, quella di non comprimere il diritto di difesa della parte istante, riducendole il termine concesso per la notifica degli atti.
Ebbene si ritiene che nel caso del deposito della domanda di ammissione al passivo, la “proroga” di cui al quarto comma dell'art. 155 del c.p.c. non trovi applicazione, di talché le domande il cui termine per il deposito dovesse scadere in un giorno festivo dovranno essere depositate entro il precedente giorno non festivo, riducendo così l'intervallo di tempo concesso alla parte per il concreto esercizio dei propri diritti. In buona sostanza, nel caso di computo dei termini a ritroso, la scadenza in un giorno festivo determina l'anticipazione e non la posticipazione del termine stesso.
A conferma, si rileva che anche la Suprema Corte di Cassazione, in una recente sentenza, avente ad oggetto il termine per il calcolo del termine per il deposito di una domanda di insinuazione al passivo, ha statuito che “per i termini a ritroso la scadenza in un giorno festivo determina l'anticipazione e non la posticipazione della scadenza stessa” (Cass., 26 marzo 2012, n. 4792; cfr. in tal senso anche Cass. n. 182/2011 e Cass. n. 19041/2003).
Perciò si ritiene che il disposto di cui all'art. 155 c.p.c. trovi applicazione anche nel caso di trasmissione della domanda di insinuazione al passivo tramite il sistema di posta elettronica certificata, ad eccezione del quarto comma del medesimo articolo.
Quanto all'applicabilità dell'art. 13 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, si propende per l'inapplicabilità della norma.
Infatti, sebbene il comma terzo dell'articolo in parola disponga che “quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo”, vi è da rilevare che detta disposizione si riferisce alle sole trasmissioni processuali inviate ad un ufficio giudiziario, ove cioè il report di avvenuta consegna dell'e-mail certificata proverrebbe dal gestore di posta elettronica del Ministero della Giustizia.
Non si ritiene dunque che detta norma trovi applicazione nella fattispecie in esame in cui destinatario è il curatore e, in assenza di altra disposizione che fissi un orario entro il quale la domanda deve essere trasmessa al Curatore, la normativa di riferimento rimane quella stabilita dall'art. 93 l.fall., ove il riferimento temporale è individuato solo nel “giorno” di trasmissione.
In conclusione, si rileva che il termine per la trasmissione della domanda di insinuazione allo stato passivo è quello di cui all'art. 93 l.fall., da computarsi con le modalità dell'art. 155 c.p.c., a nulla rilevando il termine orario disposto dall'art. 13 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44.