L'inefficacia ex artt. 44 - 200 l. fall. degli atti compiuti dopo l'apertura della procedura, decorre dalla pubblicazione del provvedimento dell'autorità amministrativa sul bollettino ufficiale regionale o dall'iscrizione nel registro delle imprese, applicandosi analogicamente l'art. 16 l. fall.?
RIFERIMENTI NORMATIVI - L'art. 44 l. fall. sancisce l'inefficacia nei confronti dei terzi, anche in buona fede, degli atti compiuti dal fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento, quale effetto automatico, diretto ed immediato del c.d. "spossessamento del falllito" che la medesima sentenza produce ai sensi dell' art. 42 l. fall.
Con riguardo al termine a decorrere dal quale gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento si producono, esso è contemplato dall'art. 16, ultimo comma, l. fall., secondo cui " la sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione (...)"; precisa, poi, la norma che gli effetti nei confronti dei terzi si producono dalla data di iscrizione della stessa nel registro delle imprese; ciò, all'evidenza, allorquando rilevi la concoscibilità da parte di questi ultimi della citata sentenza.
OSSERVAZIONI - Poichè l'inefficacia degli atti compiuti dal fallito non è strettamente connessa alla loro idoneità a recare pregiudizio nei confronti dei creditori, quanto piuttosto, e diversamente, alla cessazione dei poteri di disposizione del fallito medesimo (sul punto Cass. Civ., Sez. I, 7 luglio 1981, n. 4434), è il fallimento in sè che, una volta dichiarato, produce oggettivamente i suoi effetti senza che assumano rilevanza gli stati soggettivi e la buona fede dei terzi (cfr. giurisprudenza citata).
Il termine di riferimento è, dunque, la pubblicazione della sentenza e non già l'iscrizione della stessa sul Registro delle Imprese.
Ciò posto, andando ad esaminare la disciplina relativa alla inefficacia degli atti compiuti dal legale rappresentante di società nell'ipotesi di apertura della procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa si osserva che l'art. 200 l. fall. fa espresso richiamo all'art. 44 l. fall., cosicchè ad applicarsi è il relativo principio sotteso al tale norma.
E, dunque, se nel caso di fallimento il termine decorre dalla data di pubblicazione, momento in cui si apre la procedura concorsuale, va ricercato, nella liquidazione coatta amministrativa, l'analogo termine di riferimento.
In merito rileva, inevitabilmente, l'atto amministrativo emanato dalla Autorità Amministrativa; l'inefficacia degli atti deriva, infatti, dalla esistenza di una procedura concorsuale formalmente in essere e non già dalla conoscibilità, in capo ai terzi, del relativo provvedimento che la acclara.
Cosicchè nessun effetto, per l'ipotesi in esame, può attribuirsi alla pubblicazione del provvedimento dell'autorità amministrativa sulla Gazzetta Ufficiale.
Il ragionamento esposto sembra trovare espressa conferma nella giurisprudenza ove, appunto, è stato affermato che "Il termine per l'accertamento dell'inefficacia di un pagamento in forza degli art. 44 e 200 l. fall., decorre dalla data di emanazione dell'atto amministrativo che dispone la liquidazione coatta amministrativa, a prescindere da quando esso sia reso pubblico e senza che assuma rilevanza l'eventuale buona fede del solvens" (cfr. Tribunale Venezia, 12 ottobre 2004, in Banca borsa tit. cred. 2006, 3, II, 372)