Domanda di preconcordato in pendenza di sequestro conservativo sui beni del debitore istante

31 Luglio 2013

Se prima del deposito/pubblicazione di una domanda di concordato in bianco, ex art. 161, comma 6, l. fall., era già pendente un sequestro conservativo sui beni del debitore istante, in conseguenza della pubblicazione della domanda medesima ne discende, ex art. 168 l. fall., l'estinzione del sequestro o la sola sospensione?

Se prima del deposito/pubblicazione di una domanda di concordato in bianco, ex art. 161, comma 6, l. fall., era già pendente un sequestro conservativo sui beni del debitore istante, in conseguenza della pubblicazione della domanda medesima ne discende, ex art. 168 l. fall., l'estinzione del sequestro o la sola sospensione?

Il divieto posto dall'art. 168 l. fall. di iniziare o proseguire azioni esecutive per il periodo che intercorre tra la data di presentazione del ricorso e la data di omologa, non riguarda solo le azioni esecutive propriamente dette, ma qualsiasi iniziativa del creditore che tenda a realizzare unilateralmente ed al di fuori di una procedura concorsuale, il contenuto dell'obbligazione, ivi compreso quindi il sequestro conservativo sia civile che penale, che sostanzialmente anticipa gli effetti del pignoramento.

RIFERIMENTI NORMATIVI - la soluzione del quesito in oggetto prende a base principalmente l'esame dell'art. 168 l. fall., dell'art. 161, comma 6, l. fall., dell'art. 15 l. fall. nonché dell'art. 187 disp. att. c.p.c..

LA SPIEGAZIONE DELLA DOTTRINA - Già prima che l'art. 168 l. fall. fosse novellato dal D. L. n. 83/2012 la giurisprudenza riteneva non ammissibile il sequestro conservativo dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo perché prodromico al pignoramento dei beni.
Con l'introduzione dell'art. 33 del D. L. n. 83/12, l'art. 168 l. fall. ora sancisce l'inammissibilità non solo delle azioni esecutive ma anche di quelle cautelari sul patrimonio del debitore.

LE MOTIVAZIONI DELLA GIURISPRUDENZA - Alla luce della modifica normativa, non è più possibile avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni costituenti il patrimonio del debitore ed anche l'art. 15 della legge fallimentare che consente al Tribunale investito della richiesta di fallimento, di adottare opportuni provvedimenti di tutela del patrimonio del debitore, non è applicabile in via analogica al procedimento di concordato preventivo (Tribunale di Biella 9 ottobre 2009).
Inoltre il divieto di avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari riguarda anche la fase di esecuzione del concordato preventivo successivamente all'omologa (Tribunale di Reggio Emilia 6 febbraio 2013).
Per tutto quanto sopra esposto, e per rispondere compiutamente al quesito sopra formulato, si ritiene che l'improcedibilità/inammissibilità riguardi l'azione cautelare, mentre per il sequestro già ottenuto debba parlarsi o di provvedimento la cui efficacia è provvisoriamente sospesa (nell'attesa che si sappia l'esito definitivo del concordato preventivo), o di atto nullo o “estinto” (qualora si ritenga definitiva la preclusione posta dall'art. 168), secondo una forma di estinzione atipica analogicamente riconducibile - forse - alle ipotesi previste dall'articolo 187-bis, disp. att. c.p.c. (Tribunale di Reggio Emilia 18 aprile 2012).

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