Natura del compenso del collegio sindacale per l’attività successiva all’ammissione al concordato preventivo
18 Novembre 2013
Il compenso che il collegio sindacale matura dopo che la società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo è da considerarsi in prededuzione?
PREMESSA - Come noto, gli organi sociali non vengono meno con l'ammissione della società debitrice alla procedura di concordato preventivo. Il collegio sindacale, pertanto, rimane in carica e dovrà vigilare sull'osservanza della legge e delle disposizioni statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo funzionamento ai sensi dell'art. 2403 c.c.; effettuare le riunioni periodiche previste dall'art. 2404 c.c.; redigere la relazione al bilancio d'esercizio di cui all'art. 2429, comma 2, c.c. NATURA DEL COMPENSO DEL COLLEGIO SINDACALE - Tanto premesso, non vi è dubbio che il compenso spettante a tale organo per l'attività svolta successivamente all'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo e fino all'omologa sia da considerare in prededuzione, a differenza del compenso inerente all'attività precedente al concordato da considerarsi di natura privilegiata. Ai sensi dell'art. 111, comma 2, l. fall., infatti, sono prededucibili i crediti qualificati da una specifica disposizione di legge ed i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali. In virtù di tale disposizione, quindi, la prededuzione è riconosciuta, oltre che nelle fattispecie tassativamente previste dalla legge fallimentare, anche per i crediti sorti durante la procedura e per quelli in funzione della stessa, cioè per i crediti sorti prima della procedura concorsuale. CONCLUSIONI - In conclusione, il compenso spettante al collegio sindacale per l'attività di controllo esercitata dopo l'ammissione della società al concordato preventivo e fino all'omologa è da considerarsi prededucibile. Giova comunque far presente che, nella pratica, al fine di evitare un aggravio di costi per la società in concordato, in presenza di perdite d'esercizio tali da erodere il capitale si è soliti procedere alla trasformazione da s.p.a. in s.r.l. o, per le s.r.l., alla riduzione del capitale sociale al di sotto del limite di cui all'art. 2477 c.c. che rende obbligatoria per tali società la nomina dell'organo di controllo, con conseguente eliminazione del medesimo. |