Natura del compenso del collegio sindacale per l’attività successiva all’ammissione al concordato preventivo

18 Novembre 2013

Il compenso che il collegio sindacale matura dopo che la società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo è da considerarsi in prededuzione?

Il compenso che il collegio sindacale matura dopo che la società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo è da considerarsi in prededuzione?

PREMESSA - Come noto, gli organi sociali non vengono meno con l'ammissione della società debitrice alla procedura di concordato preventivo. Il collegio sindacale, pertanto, rimane in carica e dovrà vigilare sull'osservanza della legge e delle disposizioni statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo funzionamento ai sensi dell'art. 2403 c.c.; effettuare le riunioni periodiche previste dall'art. 2404 c.c.; redigere la relazione al bilancio d'esercizio di cui all'art. 2429, comma 2, c.c.

NATURA DEL COMPENSO DEL COLLEGIO SINDACALE - Tanto premesso, non vi è dubbio che il compenso spettante a tale organo per l'attività svolta successivamente all'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo e fino all'omologa sia da considerare in prededuzione, a differenza del compenso inerente all'attività precedente al concordato da considerarsi di natura privilegiata. Ai sensi dell'art. 111, comma 2, l. fall., infatti, sono prededucibili i crediti qualificati da una specifica disposizione di legge ed i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali. In virtù di tale disposizione, quindi, la prededuzione è riconosciuta, oltre che nelle fattispecie tassativamente previste dalla legge fallimentare, anche per i crediti sorti durante la procedura e per quelli in funzione della stessa, cioè per i crediti sorti prima della procedura concorsuale.
A questo proposito, è stato osservato che il criterio della “occasionalità” di cui al secondo comma del sopra citato art. 111 l. fall., pur afferendo all'aspetto temporale dell'atto potenzialmente prededucibile, deve in ogni caso interpretarsi in senso restrittivo: deve cioè trattarsi di atto comunque inerente in modo necessario, funzionale alla procedura, nel senso di comportare un'utilità per la medesima e quindi, quantomeno indirettamente, per tutti i creditori concorsuali (Trib. Prato 14 giugno 2012, in ilcaso.it).
Quanto disposto dall'art. 111 l. fall. opera, tuttavia, soltanto all'interno di ciascuna procedura per il creditore cui è attribuita, dal momento che consente non soltanto un pagamento immediato, ma anche integrale e al di fuori del concorso, senza soggiacere – qualora si tratti di crediti in origine privilegiati - ai limiti della capienza dei beni oggetto della prelazione (art. 160, comma 2, l. fall.). Unica eccezione, è quella nella quale ad un concordato preventivo segua senza soluzione di continuità il fallimento (consecutio di procedure), dal momento che tale consecuzione rende configurabile, nella successione di una procedura all'altra, una sola “super-procedura unitaria” e, pertanto, riferibile anche alla fase fallimentare la funzionalità concernente i crediti relativi alla precorsa fase concordataria (Lamanna, I crediti prededucibili perché “funzionali” alle procedura concorsuali previsti dall'art. 111, comma 2, l. fall., in IlFallimentarista.it, 16 aprile 2013).

CONCLUSIONI - In conclusione, il compenso spettante al collegio sindacale per l'attività di controllo esercitata dopo l'ammissione della società al concordato preventivo e fino all'omologa è da considerarsi prededucibile. Giova comunque far presente che, nella pratica, al fine di evitare un aggravio di costi per la società in concordato, in presenza di perdite d'esercizio tali da erodere il capitale si è soliti procedere alla trasformazione da s.p.a. in s.r.l. o, per le s.r.l., alla riduzione del capitale sociale al di sotto del limite di cui all'art. 2477 c.c. che rende obbligatoria per tali società la nomina dell'organo di controllo, con conseguente eliminazione del medesimo.
Deve inoltre precisarsi che, secondo un orientamento tradizionale della giurisprudenza di merito, il trattamento prededucibile, e anzi la stessa possibilità di far valere il credito in concorso, cessa a partire dall'omologa del concordato preventivo, perché nella fase esecutiva possono essere soddisfatti solo i crediti precedenti al concordato o quelli sorti durante la procedura, e dunque fino all'omologa. Da tale momento in poi si reputa che amministratori e sindaci non abbiano dunque diritto a far valere in concorso i crediti in corso di maturazione; di conseguenza dovrebbero provvedervi i soci, se interessati alla permanenza di tali organi.

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