Posto il principio generale che prevede, per un'offerta concordataria riguardante i creditori garantiti, il vincolo di soddisfazione integrale ed immediata nei limiti del valore di liquidazione del bene oggetto di garanzia, è ipotizzabile, nell'ambito di un concordato in continuità aziendale ex art. 182-quinquies l. fall., una proposta che preveda, per un debito costituito da mutuo ipotecario bancario, il ripagamento nel rispetto delle tempistiche ed importi del piano di ammortamento vigente all'atto della domanda prenotativa ex art. 161, comma 6, l. fall.?
IL CONCORDATO C.D. “CON RISERVA” – L'appetibilità del concordato c.d. con riserva risiede nel fatto che sin dalla data della pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese si realizzano gli effetti di cui all'art. 168 l. fall. Pertanto, è fatto divieto ai creditori di proseguire le azioni cautelari e esecutive in corso, come di instaurarne di nuove, senza dire della proibizione di acquisire titoli di prelazione in difetto dell'assenso del debitore. Il nuovo istituto permette, dunque, al debitore di accedere al beneficio dell'anticipazione della protezione, particolarmente utile quando egli, intenzionato ad instaurare un procedimento di concordato preventivo, necessiti del tempo dovuto per predisporre il proprio piano, senza dover al contempo far fronte alle aggressioni da parte dei creditori.
Di conseguenza si ha la distinzione, anche temporale, tra la domanda processuale, la proposta negoziale e il piano di attuazione della proposta medesima, consentendo di anticipare la protezione dalle azioni esecutive e cautelari, nonché gli effetti del concordato al momento della pubblicazione del ricorso nel Registro delle imprese. Il concordato con riserva permette, dunque, all'imprenditore commerciale che superi le soglie di cui all'art. 1 l. fall. di anticipare il dispiegamento degli effetti della domanda di concordato a un momento anteriore rispetto a quello del varo del piano e della proposta.
LA SODDISFAZIONE DEI CREDITORI GARANTITI - Tale istituto, introdotto con la novella del 2012, non modifica l'autonomia che la c.d. stagione delle riforme del triennio 2005-2007 aveva riconosciuto al proponente il concordato preventivo. Infatti, giova ricordare, che abrogato il riferimento alla percentuale minima del 40% dei crediti chirografari (alla base della considerata soddisfazione integrale dei prelazionari), l'art. 160, l. fall. prevede la possibilità di suddividere i creditori in classi, prevedendo trattamenti diversificati anche in relazione ai creditori prelatizi, con il limite del rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione.
Al comma 2 dell'art. 160 l. fall. si afferma, quindi, apertis verbis l'ammissibilità di una proposta di concordato preventivo che contempli una soddisfazione non integrale dei creditori privilegiati ponendo fine ad una questione rimasta insoluta anche in seguito alla riforma del 2006, laddove i novellati artt. 182-ter, 124, comma 3, l. fall. erano accomunati nel segno del possibile pagamento in percentuale o dilazionato e quindi non integrale anche dei crediti prelatizi. pone tuttavia, con riferimento sempre ai privilegiati, il vincolo della sicurezza di una soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile tramite la liquidazione del bene oggetto della prelazione.
PIANI DI AMMORTAMENTO E MUTUI - CONCLUSIONI - Già al momento in cui viene proposta una domanda di preconcordato, e non solo quando poi venga proposta una domanda definitiva che si configuri come concordato in continuità aziendale occorre porsi il problema della sorte dei piani di ammortamento relativi a mutui in essere.
A questo fine occorre ricordare che anche al preconcordato si applica l'art. 169 l. fall. a tenore del quale, infatti, “Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57,58, 59, 60, 61, 62, 63”. Per domanda di concordato deve infatti intendersi anche quella presentata ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall.
Conseguentemente trova immediata applicazione - tra gli altri - l'art. 55 l. fall. laddove tale norma prevede la scadenza immediata delle obbligazioni pecuniarie, tra le quali rientra anche quella di restituzione delle somme mutuate.
Pertanto il debitore deve considerarsi tenuto all'immediata restituzione per effetto della presentazione della domanda di concordato, anche se con riserva, e a maggior ragione tale obbligo di immediata restituzione varrà quando sia depositata la proposta definitiva (in ipotesi, di concordato in continuità aziendale), con conseguente calcolo ai fini del fabbisogno e della proposta e del piano concordatari. L'unica possibilità aggiuntiva prevista in caso di concordato in continuità aziendale è infatti quella di poter pagare i crediti con prelazione dopo un anno (salvi gli interessi) quando non sia prevista la liquidazione dei beni oggetto di garanzia.
In conclusione: l'unico modo per poter continuare a fruire del piano di ammortamento pregresso è stipulare un accordo contrattuale ad hoc con il creditore, che preveda la rinuncia di questo ad avvalersi del diritto ad esigere immediatamente il credito scaduto, riprogrammando con efficacia novativa il piano dei ratei. Non sarebbe invece idoneo allo stesso fine il semplice inserimento in una classe di tale creditore con la pretesa di imporgli forzosamente un pagamento con la tempistica del pregresso piano di ammortamento.