Concordato preventivo con domanda di transazione fiscale. Nel piano viene prevista la classe dei crediti erariali privilegiati ma disponibili ex lege (Ires, Irap, accise, ecc..) che comprende anche gli aggi del concessionario (Equitalia) relativi ai tributi non disponibili ex lege (Iva e ritenute fiscali). Per l'intera classe, quindi compresi tutti gli aggi, viene previsto un trattamento a stralcio. Qual è la Vostra opinione in merito alla natura dell'aggio, se cioè sia da considerarsi accessorio al credito (circ. min. 13/E del 2011) oppure no (circolare Trib. Milano, 20.1.2010)?
RIFERIMENTI NORMATIVI - La definizione dei gradi di privilegio dei crediti erariali, per le imposte dirette e per l'imposta sul valore aggiunto, è contenuta agli artt. 2759, 2752 e 2776 c.c.
La natura privilegiata del credito si estende anche alle sanzioni tributarie e, ai sensi dell'art. 2749 c.c., agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data dell'esecuzione e per quelli dell'anno precedente e alle spese ordinarie di intervento nel processo di esecuzione.
Tra le componenti aggiuntive al credito erariale rientra l'aggio della riscossione, come previsto e disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 112/1999, a mente del quale “gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato, da determinare annualmente, in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora”.
Trattamento del tutto peculiare è previsto in materia di transazione fiscale dall'art. 182-ter, comma 1, l. fall. per la ristrutturazione del debito relativo ad imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate, per il quale – nell'ottica di tutela di risorse comunitarie (IVA) e di particolari interessi erariali (ritenute) – è esclusa la possibilità di falcidia, praticabile, invece, per la ristrutturazione degli altri tributi, in deroga ai generali principi di graduazione dei crediti. Il limite alla falcidia dianzi indicato, come chiarito dall'Amministrazione Finanziaria (cfr. Circolare 10 aprile 2009, n. 14/E), non si applica agli accessori (sanzioni ed interessi).
OSSERVAZIONI - La procedura di riscossione esattoriale comporta che il concessionario, una volta ricevuto il titolo esecutivo costituito dal ruolo formato dall'Amministrazione Finanziaria, proceda, sulla base di questo, alla notifica della cartella esattoriale con cui chiede al contribuente il pagamento delle somme portate dal ruolo. In caso di mancato pagamento, l'esattore procede all'esecuzione in via coattiva disciplinata dal D.P.R. 602/1973. In virtù di ciò, all'esattore compete un aggio sulle somme riscosse, che costituisce una voce esterna ed aggiuntiva rispetto all'obbligazione tributaria.
Per quanto recentemente chiarito dall'Amministrazione Finanziaria (cfr. Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, Il Fisco a sostegno delle imprese in crisi - La transazione fiscale, novembre 2013, che richiama una precisazione resa dalla Direzione Centrale), le somme dovute a titolo di aggi, diritti e spese costituiscono un credito autonomo del concessionario, che rimane estraneo alla transazione.
La natura privatistica della remunerazione del concessionario era già stata affermata in Giurisprudenza (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 7 del 19 gennaio 1993, e Corte di Cassazione, sentenza n. 11230 del 10 maggio 2013, nell'ambito della quale veniva fatto constare che “se .. l'aggio avesse natura tributaria si avrebbe il paradosso che l'ente impositore sarebbe esso stesso sottoposto al pagamento di un tributo nel momento in cui è tenuto a pagare il concessionario per l'attività di riscossione da questi svolta”). In senso conforme, si pongono le indicazioni fornite dal Presidente della Sezione Fallimenti del Tribunale di Milano, dott. Filippo Lamanna, nella comunicazione sulle nuove direttive da seguire in materia di ammissione al passivo dei crediti fiscali del 20 gennaio 2010, a mente delle quali il Giudice Delegato è legittimato ad entrare nel merito di aggi, spese e compensi dell'esattore, non trattandosi di componenti creditorie che presuppongono la giurisdizione speciale tributaria.
Ai fini della procedura concordataria, sulla base della Giurisprudenza sopra richiamata (vedi anche Tribunale di Milano, decreto 15 luglio 2008), dall'autonomia del compenso del concessionario deriverebbe la natura chirografaria di questo, e ciò a prescindere dal tributo a cui afferisce (disponibile ex lege o meno), con la sola eccezione, individuata dalla prassi dal Tribunale di Milano testè richiamata, dei crediti maturati per l'attività di riscossione coattiva, nel caso in cui il concessionario, prima della data di presentazione della domanda di ammissione, abbia posto in essere procedure esecutive o vi abbia spiegato intervento (ad esempio, pignoramento, fermo amministrativo, iscrizione di ipoteca esattoriale, ecc.). In tale ultimo caso, ai sensi dell'art. 2749 c.c., opererebbe l'estensione del privilegio previsto per il tributo a cui il compenso afferisce.