La società può depositare il ricorso firmato dal Legale Rappresentante contenente la domanda di concordato preventivo “in bianco” senza il verbale di delibera degli amministratori, redatto da un notaio, riservandosi di presentarlo in seguito e contestualmente al piano ed alla documentazione di cui ai commi 2 e 3 dello stesso art. 161 l. fall.?
Dopo il comma 5 dell'art. 161 l. fall. è stato aggiunto il seguente: “ L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal Giudice compreso tra 60 e 120 giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre 60 giorni …”
Al comma 4 del medesimo articolo il legislatore ha previsto che “per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'art. 152 l. fall.”; articolo che, al comma 3, prevede che la decisione o la delibera della società di accedere alla procedura di concordato preventivo debba essere redatta in forma scritta da un notaio, ed essere depositata ed iscritta nel Registro Imprese a norma dell'art. 2436 c.c.
RIFERIMENTI NORMATIVI - La soluzione del quesito in oggetto prende a base l'esame delle seguenti norme: l'art. 161, comma 6, l. fall. (domanda di concordato in bianco), commi 2 e 3 l. fall. (domanda di concordato), comma 4 l. fall. - l'art. 152 l. fall. (requisiti proposta di concordato).
LA SPIEGAZIONE DELLA DOTTRINA - L'introduzione del comma sesto dell'art. 161 l. fall. ha messo in luce l'intento del legislatore, che è chiaramente quello di promuovere e di far emergere la crisi dell'impresa e di assicurare al debitore in difficoltà la protezione necessaria dagli “attacchi” dei creditori in attesa di perfezionare la proposta ed il piano. Si mira quindi, con la domanda ex art. 161, comma 6, ad una “anticipazione” degli effetti del concordato.
Tale domanda permette, sostanzialmente, una moratoria strumentale ad un “qualcosa” di cui non si conoscono ancora bene i contorni, impedendo però azioni giudiziali di terzi creditori.
Alla domanda di concordato in bianco debbono essere allegati i bilanci degli ultimi tre esercizi con riserva di presentazione della “proposta” e del “piano” con la relativa documentazione di supporto.
Il D.L. n. 83/2012 ha definito la “domanda” come l'istanza rivolta al Tribunale tramite il ricorso, la “proposta” come la modalità qualitativa, quantitativa e temporale di soddisfacimento dei creditori ed il “piano” quale insieme delle attività attraverso le quali il debitore si propone di ottenere il verificarsi delle condizioni per l'adempimento della proposta.
Pertanto si può, in altri termini, definire la domanda, la proposta ed il piano nel seguente modo:
- la domanda di concordato è la richiesta di accesso alla procedura concorsuale e deve essere supportata da una delibera degli amministratori;
- la proposta fatta ai creditori è l'essenza della domanda di concordato;
- il piano è la modalità di attuazione della proposta concordataria.
Con riferimento poi all'art. 161, comma 4, l. fall., sembrerebbe pacifico che la domanda debba essere approvata e sottoscritta a norma dell'art. 152, comma 3, l. fall. (la deliberazione del C.d.A. deve risultare da verbale redatto da notaio…)
LE MOTIVAZIONI DELLA GIURISPRUDENZA - Il decreto 30 novembre 2012 del Tribunale di Modena ha stabilito l'obbligatorietà del rispetto dell'art. 152 l. fall. anche per la domanda con riserva. Il Tribunale di Modena evidenzia come il comma quarto dell'art. 161 l. fall. preveda la necessità dell'approvazione e della sottoscrizione della domanda a norma dell'art. 152 l. fall. “… e non rileva che tale ultima disposizione contempli l'approvazione della proposta e delle condizioni del concordato e non della domanda …”. Deve ritenersi, come già sopra detto, che la terminologia introdotta dal D.L. 83/2012 (domanda - proposta - piano) per il nuovo articolo 161 l. fall. non sia stata recepita dall'art. 152 l. fall. che qualifica ancora indifferentemente come proposta sia l'atto da sottoscriversi da parte del legale rappresentante e quindi il ricorso contenente domanda, proposta e piano, sia la decisione da prendersi da parte dell'organo amministrativo circa l'accesso alla procedura concorsuale, qualificata come domanda e il contenuto della proposta da rivolgere ai creditori, qualificato come condizioni.
Parzialmente di contrario avviso è però il Tribunale di Milano, seguito da altra nutrita giurisprudenza di merito, che considera sempre necessario dimostrare, con il deposito della domanda prenotativa ex art. 161, comma 6, solo i poteri rappresentativi dell'amministratore o del liquidatore e richiede invece l'atto notarile (c.d. Determina notarile) solo quando viene effettivamente depositata la proposta ed il piano. Ciò non solo perché l'art. 152 collega la necessità di depositare tale determina alla presentazione della proposta vera e propria, ma anche perché prima del deposito degli atti su cui verte la riserva è possibile per il proponente cambiare idea e presentare, anziché un concordato preventivo, una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti ed è chiaro che in tale ipotesi una precedente determina che abilitasse alla presentazione solo di un concordato diverrebbe inefficace. Per il Tribunale di Milano dunque la detrmina può (non deve) presentarsi anche subito al momento della presentazione della domanda prenotativa ex art. 161, comma 6, ma a rischio del proponente, che dovrà assicurare comunque una corrispondenza di contenuto tra l'oggetto della detrmina e l'oggetto della proposta/domanda finale.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, si può fondatamente concludere che solo per alcuni Tribunali per il ricorso ex art. 161, comma 6, l. fall. sia obbligatorio depositare subito il verbale redatto dal notaio attestante l'avvenuta deliberazione della domanda di concordato da parte dell'organo amministrativo (art. 152, comma 3, l. fall.), mentre per altri tale deposito è necessario al momento di deposito della proposta finale, pur essendo possibile depositarlo già da subito. Per non sbagliare, è allora consigliabile o depositare subito la determina, ma avendo cura di ampliare il contenuto in modo da non incorrere poi nel difetto di poteri rispetto alla domanda/proposta finale, o di riservarsi espressamente di depositare la determina al momento di presentazione della domanda/proposta finale chiedendo eventualmente al Tribunale adìto un termine per provvedere ad integrare con tale atto la documentazione per l'ipotesi in cui sia ritenuto sin da subito necessario .