Accertamento fiscale, scioglimento della società e responsabilità dei liquidatori

02 Luglio 2013

Società con accertamento fiscale in corso o con PVC già notificato. Chiusura della stessa con pagamento di tutti i debiti e nulla ai soci. Che responsabilità si assume il liquidatore, un domani che l'Agenzia delle Entrate dovesse notificare un accertamento fiscale?

Società con accertamento fiscale in corso o con PVC già notificato. Chiusura della stessa con pagamento di tutti i debiti e nulla ai soci. Che responsabilità si assume il liquidatore, un domani che l'Agenzia delle Entrate dovesse notificare un accertamento fiscale?

RIFERIMENTI NORMATIVI - L'art. 2495 c.c. - in tema di scioglimento e liquidazione delle società di capitali - dispone: approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali insoddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”.

OSSERVAZIONI - Per imputare una responsabilità ai liquidatori occorre dunque che vi sia stata un'indebita distribuzione di massa attiva o la mancanza della stessa per dolo o colpa.
Il liquidatore di una società estinta può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore insoddisfatto solo a condizione che questi dimostri l'esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il suo credito e che è stata, invece, distribuita ai soci, oppure di una condotta colposa o dolosa del liquidatore stesso cui sia imputabile la mancanza di tale massa attiva.
Nel caso prospettato, occorrere verificare se i pagamenti eseguiti a favore dei fornitori o degli altri soggetti creditori siano stati eseguiti prima o dopo la notifica del PVC o dell'avviso di accertamento. Cioè verificare se le somme disponibili al momento in cui è stato notificato l'uno o l'altro atto siano state utilizzate per pagare taluni creditori, violando la cosiddetta par condicio creditorum, escludendo volutamente il creditore Erario.
E ciò in quanto, ai sensi dell'art. 36 D.P.R. n. 602/73, i liquidatori che non adempiono all'obbligo di pagare con le attività della liquidazione le imposte dovute (e relative al periodo della liquidazione e a quelli anteriori) rispondono in proprio del pagamento delle imposte, qualora abbiano soddisfatto crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnino beni ai soci senza avere prima soddisfatto i debiti tributari.
Rispetto a quella civilistica la responsabilità di cui all'art. 36 D.P.R. n. 602/73:
- comprende anche i due periodi di imposta anteriori alla fase di liquidazione, per determinare la responsabilità dei soci e valutare le assegnazioni fatte a questi ultimi;
- prevede espressamente una responsabilità degli amministratori per i due anni precedenti la liquidazione;
- prevede una responsabilità per fatto proprio (quindi - è da ritenere - senza diritto di rivalsa) e di tipo oggettivo per i liquidatori, a differenza di quella civilistica che richiede, invece, la prova dell'elemento soggettivo della colpa.
Occorre inoltre tenere presente che, per un anno dalla cancellazione dal registro imprese della società, residua la possibilità dell'eventuale fallimento a seguito di istanza che l'amministrazione potrebbe presentare: ciò esporrebbe il liquidatore al rischio di dover rispondere anche di responsabilità insite alla materia fallimentare.
In conclusione, con riguardo al caso prospettato, già la data della notifica del PVC assume massima rilevanza al fine di valutare concretamente la responsabilità in capo al liquidatore, che, alla luce dei pochi dati informativi contenuti del quesito, sembrerebbe sussistere, sia sotto il profilo delle citate norme fiscali, che di quelle civilistiche, se, come pare di comprendere, il liquidatore ha avuto comunque consapevolezza del debito fiscale al momento della distribuzione dell'attivo.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.