Revoca dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo
27 Marzo 2013
Nel caso in cui, in un concordato preventivo che prevedeva in proposta una percentuale di pagamento per i creditori chirografari di 8% e 18% (due classi), si accerti prima della relazione ex art. 172 l. fall. che i fondi che saranno disponibili non basteranno neppure per il pagamento integrale dei privilegiati mobiliari (forse neppure per i privilegiati immobiliari), che tenore dovrebbe avere la relazione ex art. 172 l. fall.? Come si potrebbe sostenere, con chi vota e sa che non prenderà nulla, che è più conveniente un'omologa di concordato di un fallimento?
Nella fase iniziale di esame della domanda di concordato preventivo il Tribunale ha un potere di controllo sulla fattibilità del piano concordatario; l'art. 162 l. fall. chiarisce infatti che: “il Tribunale, se all'esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli artt. 160, commi 1 e 2, e 161… dichiara inammissibile la proposta di concordato”. In concreto il Tribunale ha la possibilità di non ammettere la procedura concordataria quando: RIFERIMENTI NORMATIVI - La soluzione del quesito in oggetto prende a base l'esame delle seguenti norme: l'art. 173 ultimo comma l.fall., l'art. 160 l. fall. (la domanda di concordato) l'art. 161 l. fall. (i presupposti), art. 175, comma 2, l. fall. LA SPIEGAZIONE DELLA DOTTRINA - Con il decreto correttivo il legislatore ha riformulato l'art. 173 l. fall. mantenendone in sostanza inalterato il contenuto; dalla lettura dell'articolo emerge la doverosità da parte del Commissario di un controllo giurisdizionale sulla fattibilità del piano stesso in qualunque momento della procedura, nella fase iniziale, successiva e di omologa. Il potere di controllo del commissario si pone in una sorta di continuità con gli accertamenti (qualitativi e quantitativi) effettuati nella fase ante richiesta di ammissione dall'attestatore. Eventuali criticità evidenziate dalla relazione ex art. 161, comma 3, l. fall. debbono costituire il punto di partenza del controllo del Commissario Giudiziale al fine di evitare che i creditori votino una proposta inattuabile. LE MOTIVAZIONI DELLA GIURISPRUDENZA - La giurisprudenza di merito - a partire da quella del Tribunale di Milano - sembra in prevalenza orientata a ritenere possibile arrestare la procedura ex art. 173 l. fall. tutte le volte in cui emerga uno scarto significativo tra percentuale offerta e percentuale effettivamente pagabile. |