Revoca dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo

27 Marzo 2013

Nel caso in cui, in un concordato preventivo che prevedeva in proposta una percentuale di pagamento per i creditori chirografari di 8% e 18% (due classi), si accerti prima della relazione ex art. 172 l. fall. che i fondi che saranno disponibili non basteranno neppure per il pagamento integrale dei privilegiati mobiliari (forse neppure per i privilegiati immobiliari), che tenore dovrebbe avere la relazione ex art. 172 l. fall.? Come si potrebbe sostenere, con chi vota e sa che non prenderà nulla, che è più conveniente un'omologa di concordato di un fallimento?

Nel caso in cui, in un concordato preventivo che prevedeva in proposta una percentuale di pagamento per i creditori chirografari di 8% e 18% (due classi), si accerti prima della relazione ex art. 172 l. fall. che i fondi che saranno disponibili non basteranno neppure per il pagamento integrale dei privilegiati mobiliari (forse neppure per i privilegiati immobiliari), che tenore dovrebbe avere la relazione ex art. 172 l. fall.? Come si potrebbe sostenere, con chi vota e sa che non prenderà nulla, che è più conveniente un'omologa di concordato di un fallimento?

Nella fase iniziale di esame della domanda di concordato preventivo il Tribunale ha un potere di controllo sulla fattibilità del piano concordatario; l'art. 162 l. fall. chiarisce infatti che: “il Tribunale, se all'esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli artt. 160, commi 1 e 2, e 161… dichiara inammissibile la proposta di concordato”. In concreto il Tribunale ha la possibilità di non ammettere la procedura concordataria quando:
- l'inammissibilità per la non fattibilità del piano emerga in modo evidente già dalla sola lettura del piano o della documentazione allegata;
- risulti palese, dalla relazione ex art. 172 l. fall, la mancanza di una seria e motivata attestazione di fattibilità.
Nelle fasi successive ad operare un'attenta analisi della fattibilità del piano concordatario viene chiamato il Commissario Giudiziale il quale, in qualunque momento dovessero risultare mancanti le condizioni prescritte per l'ammissibilità della domanda concordataria, deve far arrestare la procedura con la conseguente apertura del procedimento che si svolge nelle forme di cui all'art. 15 l. fall. (art. 173 l. fall. ultimo comma).

RIFERIMENTI NORMATIVI - La soluzione del quesito in oggetto prende a base l'esame delle seguenti norme: l'art. 173 ultimo comma l.fall., l'art. 160 l. fall. (la domanda di concordato) l'art. 161 l. fall. (i presupposti), art. 175, comma 2, l. fall.

LA SPIEGAZIONE DELLA DOTTRINA - Con il decreto correttivo il legislatore ha riformulato l'art. 173 l. fall. mantenendone in sostanza inalterato il contenuto; dalla lettura dell'articolo emerge la doverosità da parte del Commissario di un controllo giurisdizionale sulla fattibilità del piano stesso in qualunque momento della procedura, nella fase iniziale, successiva e di omologa. Il potere di controllo del commissario si pone in una sorta di continuità con gli accertamenti (qualitativi e quantitativi) effettuati nella fase ante richiesta di ammissione dall'attestatore. Eventuali criticità evidenziate dalla relazione ex art. 161, comma 3, l. fall. debbono costituire il punto di partenza del controllo del Commissario Giudiziale al fine di evitare che i creditori votino una proposta inattuabile.
Come per la fase iniziale, il Tribunale, nel corso della procedura, ha il potere-dovere di arrestare la procedura stessa nelle ipotesi di mancata attuabilità del piano concordatario, ipotesi che debbono essere segnalate dal Commissario Giudiziale. Certo è che l'art. 175, comma 2, l. fall., consente al debitore di modificare la proposta concordataria fino all'inizio della votazione (modifica anche in senso peggiorativo). Quindi, prima di arrestare la procedura, il Commissario ed il Tribunale dovranno accertare che non vi sia la volontà del debitore di modificare la proposta in linea con le reali prospettive di realizzabilità, secondo quanto verificato dal Commissario Giudiziale.

LE MOTIVAZIONI DELLA GIURISPRUDENZA - La giurisprudenza di merito - a partire da quella del Tribunale di Milano - sembra in prevalenza orientata a ritenere possibile arrestare la procedura ex art. 173 l. fall. tutte le volte in cui emerga uno scarto significativo tra percentuale offerta e percentuale effettivamente pagabile.
La S. Corte è meno chiara al riguardo, anche se sembra più orientata a ritenere che siano i creditori in questi casi a doversi pronunciare liberamente.
Tuttavia anche la S. Corte reputa necessario l'arresto del procedimento quando la non fattibilità emerga prima facie e in particolare quando con l'attivo posto a disposizione non sembri possibile pagare per intero i creditori privilegiati (Cass. SS.UU. n. 1521/2013).
In conclusione, si ritiene che, nel caso in oggetto, dato che non vi sarebbe alcuna percentuale di pagamento a favore dei creditori chirografari, a seguito di quanto accertato dal Commissario, il Commissario stesso dovrà necessariamente far arrestare la procedura prima della presentazione della relazione ex art. 172 l. fall., invocando l'ultimo comma dell'art. 173 l. fall.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.