Concordato e autorizzazione allo scioglimento di un preliminare di compravendita immobiliare
25 Febbraio 2013
Recentemente mi è capitato di presentare una domanda di concordato preventivo con richiesta di autorizzazione allo scioglimento di contratti pendenti tra cui un contratto preliminare di compravendita immobiliare non trascritto per il quale il promissario acquirente ha trascritto domanda giudiziale per esecuzione in forma specifica antecedentemente il deposito della domanda. Nella richiesta di chiarimenti, il Tribunale avrebbe escluso la possibilità di autorizzare lo scioglimento di tale contratto. Non sarei d'accordo con tale impostazione in quanto il fatto che il promissario acquirente abbia deciso di trascrivere una domanda giudiziale non toglie che si tratti sempre di un contratto pendente senza che tale iniziativa del promissario acquirente modifichi lo status di quest'ultimo ed elevi il contratto sino a renderlo non scioglibile. Non mi sembra infatti che la trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. comporti un'intangibilità del contratto pendente essendo tale impostazione contraria alla ratio della norma.
CONCORDATO PREVENTIVO E CONTRATTI PENDENTI - Il nuovo art. 169-bis l. fall. (introdotto dall'art. 33 D.L. 22 giugno 2012, n. 83 - c.d. Decreto Sviluppo - convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 183) consente al debitore di chiedere, nel ricorso alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 161 l. fall., che il Tribunale - o, in alternativa, successivamente al decreto di ammissione alla medesima, il giudice delegato - lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere altresì autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. CONCLUSIONI - Nella fattispecie prospettata, la decisione circa lo scioglimento del contratto preliminare di compravendita - che, non essendo trascritto, non rientra comunque tra i contratti pendenti per i quali il legislatore ha espressamente previsto la continuazione - compete al Tribunale, il quale, pare lecito ritenere, valutata la trascrizione della domanda ai sensi dell'art. 2932 c.c. fatta dal promissario acquirente e l'eventuale impatto negativo in termini economici che lo scioglimento avrebbe potuto provocare sulla procedura, ha quindi negato l'autorizzazione a sciogliere il contratto optando, conseguentemente, per la continuazione del medesimo. Non va dimenticato, al riguardo, che l'autorizzazione da parte del tribunale/giudice delegato allo scioglimento di un contratto preesistente nella procedura di concordato preventivo non è un atto dovuto, ma frutto di valutazioni che tengano conto principalmente dell'interesse della procedura e, quindi, dei creditori. |