Risposte flash per il professionista (4)

Salvatore Sanzo
30 Ottobre 2012

Qual è la corretta collocazione, in ordine ai privilegi fallimentari, dei crediti professionali sorti dopo l'ammissione alla procedura di concordato preventivo?

Qual è la corretta collocazione, in ordine ai privilegi fallimentari, dei crediti professionali sorti dopo l'ammissione alla procedura di concordato preventivo?

I crediti, ad es. del commercialista e dell'avvocato, e più in generale del professionista, sorti dopo l'apertura della Procedura di Concordato, per attività svolta nell'interesse della società in c.p., rientrano nella previsione di cui all'art. 111, comma 2, l. fall. e, dunque, sono considerati prededucibili, a condizione, beninteso, che sussista l'autorizzazione di cui all'art. 167, comma 2, l. fall..
Deve peraltro segnalarsi che la S. Corte ha recentemente puntualizzato che l'opera intellettuale prestata dal difensore, se valutata di nessuna utilità per la massa dei creditori e prestata in condizioni che sin dall'inizio non consentivano nessun salvataggio dell'impresa, non consente l'ammissione del credito professionale in prededuzione. In sostanza, viene ripetuta la classica distinzione tra credito del professionista incaricato dal debitore e quello maturato dalle figure di nomina giudiziale, quest'ultimo certamente prededucibile, mentre il primo soggetto ad una valutazione volta per volta circa la rispondenza agli interessi della massa (cfr. Cass. civ., 10 maggio 2012, n. 7166, in Ilfallimentarista.it, con nota di La Cava, L'inapplicabilità della prededuzione ai crediti professionali).

Fallimento di una s.n.c. 1) Il curatore è incaricato di effettuare l'inventario dei beni. All'esito della ricognizione sommaria ha nominato custode l'amministratore della fallita. Da quando il curatore sarà responsabile dei beni: dall'inizio o alla chiusura delle operazioni di Inventario?
2) Al curatore è stato notificato il reclamo ex art. 18 l. fall. Dato per certo che il fallimento di una s.n.c. si estende automaticamente anche ai soci, senza entrare nel merito della loro pur eventuale attività commerciale, il curatore deve comunque costituirsi o vi sono altre valutazioni da fare nell'interesse della procedura concorsuale?

1) L'inventario rappresenta lo strumento fondamentale a mezzo del quale il Curatore conosce ed individua i beni presenti nella massa del fallimento e ne prende possesso, divenendone legalmente il custode. Va precisato che l'assunzione dei compiti di custodia è devoluta al Curatore fin dal momento della sua nomina, ma riguarda esclusivamente i beni elencati nell'inventario e, dunque, dal momento della loro iscrizione nell'inventario medesimo. Da qui quella che dovrebbe essere l'irrilevanza della chiusura dell'inventario.
2) La risposta non può essere data in astratto: andrebbe effettuata una valutazione, oltre che in considerazione degli effetti di cui all'art. 147 l. fall., circa la liquidità della Procedura. Fatta tale premessa, una volta valutata la fondatezza ovvero il carattere dilatorio e/o strumentale del reclamo notificato alla Curatela, occorrerà valutare la tempestiva costituzione in giudizio previa nomina di un legale del Fallimento. L'atto di recesso ex art. 79 l. fall. dal contratto di affitto d'azienda del curatore autorizzato ex art. 41 l. fall. dal G.D. in sostituzione del comitato dei creditori si reclama ex art. 36 o 26 l. fall.?Indipendentemente dal fatto che si tratti della manifestazione del Curatore di sciogliere il vincolo contrattuale, ovvero del decreto autorizzativo del G.D., emesso anche ai sensi dell'art. 41, comma 4, l. fall., l'atto in questione, secondo una parte della giurisprudenza di merito, dovrebbe essere reclamato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 l. fall. (Per un caso analogo si veda Tribunale di Milano 16 dicembre 2011; v. anche Tribunale di Roma 7 luglio 2011). Il termine di cui all'art. 163 l. fall. è da considerarsi perentorio o ordinatorio?Se nel quesito ci si riferisce al termine di cui all'art. 163, comma 2, n. 4, l. fall., giova segnalare come detto termine, secondo taluna dottrina e taluna giurisprudenza di merito, sia da ritenersi di carattere ordinatorio anche nell'attuale sistema vigente, con la precisazione che il deposito delle somme deve essere effettuato prima della revoca del Concordato. Altra giurisprudenza, invece, attribuisce a detto termine carattere perentorio non essendo detto termine prorogabile e soggiungendo che, in caso di inadempimento da parte del soggetto proponente, la domanda di concordato andrebbe dichiarata inammissibile. Nondimeno, si ritiene opportuno rilevare che, tenuto conto anche del vigente favor legis verso la salvaguardia e la conservazione del Concordato, sarebbe auspicabile il consolidarsi di un diritto vivente che ritenga detto termine ordinatorio, fermo restando, beninteso, l'obbligo del Tribunale, in caso di reiterato inadempimento al suddetto termine da parte della società proponente il concordato, di revocare la ammissione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 173, comma 3, l. fall. perché mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato.

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