Finanziamento bancario e ammissione al concordato con continuità del debitore

03 Dicembre 2012

In caso di contratto di finanziamento a medio-lungo termine in cui la banca abbia erogato l'intera somma ed il termine per la restituzione da parte del debitore non sia ancora scaduto, ove il debitore presenti una domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità, in applicazione dell'art. 55 l. fall. il debito pecuniario si considera scaduto oppure tale contratto viene considerato alla stregua di un contratto in corso di esecuzione e, conseguentemente, la domanda di ammissione alla procedura non determina la risoluzione del medesimo?

In caso di contratto di finanziamento a medio-lungo termine in cui la banca abbia erogato l'intera somma ed il termine per la restituzione da parte del debitore non sia ancora scaduto, ove il debitore presenti una domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità, in applicazione dell'art. 55 l. fall. il debito pecuniario si considera scaduto oppure tale contratto viene considerato alla stregua di un contratto in corso di esecuzione e, conseguentemente, la domanda di ammissione alla procedura non determina la risoluzione del medesimo?

PREMESSA - L'art. 55 l. fall., applicabile al concordato preventivo in forza dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 169 l. fall., prevede la scadenza anticipata, agli effetti del concorso, dei debiti pecuniari del fallito alla data di dichiarazione del fallimento”, e quindi, in presenza di concordato preventivo, alla data di presentazione della domanda di ammissione a quest'ultima procedura. Tale principio costituisce una regola di carattere generale del concorso dei creditori applicabile sia ai crediti pecuniari, che a quelli non pecuniari di cui all'art. 59 l. fall. In ogni caso, considerato il tenore letterale della norma, secondo la quale i debiti si consideranoscaduti, nel fallimento essa opera come una sorta di fictio iuris dovuta alla necessità di verificare in maniera unitaria - nel rispetto della par condicio creditorum - tutti i crediti ammessi al concorso (R. Vivaldi, Commento sub art. 55, in Codice commentato del fallimento, diretto da G. Lo Cascio, Milano, 2008, 457; A. Fabbri, Commento sub art. 55, in A. Maffei Alberti, Commentario breve alla legge fallimentare, Padova, 2009, 279).

CONCORDATO PREVENTIVO E RAPPORTI PENDENTI - La disciplina degli effetti conseguenti all'apertura del concordato preventivo recava tuttavia un vuoto normativo relativamente ai rapporti giuridici preesistenti. Come noto, infatti, nemmeno il legislatore della riforma (ante Decreto Sviluppo) aveva ridisegnato la sorte dei rapporti pendenti nel concordato preventivo, omettendo sia una disciplina specifica, che un rinvio alle disposizioni previste per il fallimento dagli artt. 72 ss. l. fall. Ora però la lacuna è stata superata dalla nuova disciplina del Decreto Sviluppo (art. 33 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 183).
Relativamente ai contratti in corso di esecuzione, infatti, l'art. 169-bis consente al debitore di chiedere in sede di ricorso alla procedura di concordato preventivo che il Tribunale (o in alternativa, successivamente al decreto di ammissione alla medesima, il giudice delegato) lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Per espressa previsione normativa tale disciplina non si applica, però, ai rapporti di lavoro subordinato, ai contratti di locazione di immobili, ai contratti preliminari di vendita che siano stati trascritti ai sensi dell'art. 2645-bis c.c. aventi ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, ed al contratto di finanziamento destinato ad uno specifico affare.
Con l'art. 186-bis l. fall. è stato poi introdotto l'istituto del c.d. “concordato preventivo con continuità”, per il quale - fermo restando il disposto di cui all'art. 169-bis l. fall. - è esclusa l'efficacia di clausole che prevedano la risoluzione dei contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, come effetto dell'apertura della procedura.

NOZIONE DI RAPPORTO GIURIDICO PREESISTENTE - Sulla base delle sintetiche osservazioni illustrate, al fine di rispondere al quesito posto, risulta necessario, preliminarmente, analizzare la nozione di rapporto giuridico preesistente e, alla luce di tale definizione, verificare se il contratto di finanziamento bancario a medio-lungo termine possa, o meno, qualificarsi come rapporto pendente. Al riguardo, la dottrina ha evidenziato che i rapporti giuridici preesistenti sono individuabili per il perfezionamento del loro procedimento formativo - “che integra il requisito della preesistenza, sul piano del sinallagma genetico, riguardante l'origine delle reciproche obbligazioni” - e per l'incompleta esecuzione bilaterale - “che integra il requisito della pendenza, sul piano del sinallagma funzionale” concernente, al contrario, l'adempimento delle obbligazioni sorte (A. Patti, La disciplina dei rapporti giuridici preesistenti nel nuovo concordato preventivo, in Il Fallimento, 2010, 261 s. Sul tema, v. anche A. Dimundo, Rapporti giuridici preesistenti, in Codice commentato del fallimento, diretto da G. Lo Cascio, cit., 601). Tale opinione, condivisibile anche secondo lo scrivente, trova peraltro conforto in quanto riportato nella Relazione alla legge fallimentare, n. 18, che considera pendenti quei contratti che, “pur essendo perfezionati prima della dichiarazione di fallimento, non hanno avuto la loro piena esecuzione da entrambe le parti, perché la semplice esecuzione unilaterale si risolve in un credito verso l'altro e i crediti si fanno valere secondo le norme proprie del fallimento”, regola interpretativa che dovrebbe valere anche in caso di concordato preventivo.

CONCLUSIONI - Alla luce della nozione di rapporto giuridico preesistente, pertanto, in presenza di finanziamento bancario erogato integralmente a favore del debitore in data antecedente alla presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, il relativo contratto - mancando il requisito della bilateralità, in virtù della già avvenuta esecuzione del medesimo da parte dell'istituto di credito - non può essere considerato pendente e si scioglie ai sensi dell'art. 55 l. fall. Conseguentemente, si originerà un diritto di credito da parte dell'istituto bancario di natura chirografaria (o privilegiata, qualora assistito da garanzie), con sospensione del corso degli interessi convenzionali o legali (fatta salva l'eventuale disciplina prevista in presenza di garanzie ipotecarie, pignoratizie o privilegi speciali).

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