Prededucibilità del credito del professionista incaricato di redigere la domanda
13 Novembre 2012
Nell'ipotesi in cui la proposta di concordato preventivo, le cui condizioni fossero state recepite nella loro interezza nei decreti di ammissione e di omologazione della procedura, avesse previsto il pagamento in prededuzione del compenso spettante al professionista incaricato dal debitore di redigere la domanda, chiedo se foste d'accordo sulla intangibilità della prededuzione stessa, stante la natura contrattuale del concordato.
La soluzione del quesito in analisi involge l'interpretazione evolutiva della disciplina relativa alla prededucibilità dei crediti professionali. QUADRO NORMATIVO - Risulta opportuno ricordare come il comma 4 dell'art. 182-quater l. fall., prevedeva la prededucibilità dei compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli artt. 161, comma 3, 182-bis, comma 1, a condizione che ciò fosse espressamente disposto nel provvedimento con cui il tribunale avesse accolto la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo fosse stato omologato. Tale norma è stata recentemente abrogata dal c.d. Decreto Sviluppo (d.l. n. 83/12, convertito dalla legge 7 agosto 2102 n. 134) che ha del tutto eliminato la previsione della prededuzione per il credito dell'esperto asseveratore. L'EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA - Prima della modifica abrogativa, il professionista, in caso di buon esito della procedura concordataria, poteva avere buone probabilità di incassare i propri crediti professionali. Con la detta soppressione della disposizione gli stessi crediti saranno disciplinati dalla più generale norma dell'art. 111 l. fall. che prevede la prededucibilità nello stato passivo del successivo fallimento dei crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali. Di conseguenza, aumentando la responsabilità del professionista, la riscossione del credito del professionista risulta intrinsecamente connessa alla sorte del piano concordatario. REQUISITI NECESSARI AI FINI DELLA PREDEDUCIBILITÀ DEI CREDITI PROFESSIONALI - In tale ultima disposizione - ora unico riferimento normativo in tema - laddove si qualificano prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, si pone infatti in correlazione il beneficio della prededucibilità con la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, senza alcuna limitazione soggettiva ai crediti dell'attestatore del piano. Tali criteri di funzionalità o occasionalità dovrebbero comunque interpretarsi - anche a voler seguire la tesi più liberale - in senso limitativo, essendo legati non a profili temporali, bensì di genesi del credito per atto degli organi fallimentari. Occorre dunque che una procedura sia effettivamente aperta e, nel caso di concordato preventivo, che vi sia stata l'emissione di un decreto di ammissione il quale ai sensi dell'art. 163 l. fall., segna il momento in cui può ritenersi aperta la procedura. SOLUZIONE - In conclusione, occorre affermare come - nel quadro di una riforma volta a estendere il rilievo dell'autonomia privata nelle procedure concorsuali di composizione della crisi d'impresa e considerando la larga autonomia riconosciuta in capo al debitore in relazione al contenuto della proposta concordataria - nel caso in cui la proposta di concordato preventivo abbia superato il vaglio del giudizio di omologa, se prevede il pagamento in prededuzione del compenso spettante al professionista incaricato di redigere la domanda, tale beneficio abbia buone probabilità di essere poi considerato tale. |