Prededucibilità del credito del professionista incaricato di redigere la domanda

13 Novembre 2012

Nell'ipotesi in cui la proposta di concordato preventivo, le cui condizioni fossero state recepite nella loro interezza nei decreti di ammissione e di omologazione della procedura, avesse previsto il pagamento in prededuzione del compenso spettante al professionista incaricato dal debitore di redigere la domanda, chiedo se foste d'accordo sulla intangibilità della prededuzione stessa, stante la natura contrattuale del concordato.

Nell'ipotesi in cui la proposta di concordato preventivo, le cui condizioni fossero state recepite nella loro interezza nei decreti di ammissione e di omologazione della procedura, avesse previsto il pagamento in prededuzione del compenso spettante al professionista incaricato dal debitore di redigere la domanda, chiedo se foste d'accordo sulla intangibilità della prededuzione stessa, stante la natura contrattuale del concordato.

La soluzione del quesito in analisi involge l'interpretazione evolutiva della disciplina relativa alla prededucibilità dei crediti professionali.

QUADRO NORMATIVO - Risulta opportuno ricordare come il comma 4 dell'art. 182-quater l. fall., prevedeva la prededucibilità dei compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli artt. 161, comma 3, 182-bis, comma 1, a condizione che ciò fosse espressamente disposto nel provvedimento con cui il tribunale avesse accolto la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo fosse stato omologato. Tale norma è stata recentemente abrogata dal c.d. Decreto Sviluppo (d.l. n. 83/12, convertito dalla legge 7 agosto 2102 n. 134) che ha del tutto eliminato la previsione della prededuzione per il credito dell'esperto asseveratore.

L'EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA - Prima della modifica abrogativa, il professionista, in caso di buon esito della procedura concordataria, poteva avere buone probabilità di incassare i propri crediti professionali. Con la detta soppressione della disposizione gli stessi crediti saranno disciplinati dalla più generale norma dell'art. 111 l. fall. che prevede la prededucibilità nello stato passivo del successivo fallimento dei crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali. Di conseguenza, aumentando la responsabilità del professionista, la riscossione del credito del professionista risulta intrinsecamente connessa alla sorte del piano concordatario.
Infatti, il professionista, chiamato a valutare previamente la credibilità del piano proposto dal debitore, avrà maggiori possibilità di incassare il proprio compenso se la procedura sarà omologata dal tribunale - giudizio di omologazione che, del resto,si basa in gran parte sull'aspetto della credibilità del piano. Qualora invece il giudizio di omologazione risulti negativo, il compenso del professionista può perdere il beneficio della prededuzione riducendosi a semplice credito chirografario.
Tuttavia, le conseguenze dell'intervento riformatore non si fermano ai presupposti per ottenere la prededucibilità del credito. Infatti, in seguito all'abrogazione del suddetto comma 4 dell'art. 182-quater l. fall. la possibilità di riconoscere la prededuzione non è più limitata al professionista attestatore della veridicità dei dati e della fattibilità del piano, essendo bensì estendibile anche ai crediti dei professionisti diversi dall'attestatore, quale il professionista incaricato dal debitore di redigere la domanda.
Prima della soppressione del comma 4 dell'art. 182-quater l. fall., infatti, la giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Milano, Sez. II, 26 maggio 2011, e Trib. Terni, decr. 13 giugno 2011) aveva escluso dalla prededuzione nello stato passivo del successivo fallimento il credito del professionista che aveva prestato assistenza per la presentazione della domanda di concordato preventivo, in forza proprio della lettera della suddetta disposizione che faceva riferimento unicamente al professionista incaricato di predispone la relazione.
Ciò nonostante, sarebbe stato in astratto possibile riconoscere un trattamento prededucibile anche ai crediti dei professionisti diversi dall'attestatore, muovendo da un'interpretazione estensiva dell'art. 111, comma 2, l. fall.

REQUISITI NECESSARI AI FINI DELLA PREDEDUCIBILITÀ DEI CREDITI PROFESSIONALI - In tale ultima disposizione - ora unico riferimento normativo in tema - laddove si qualificano prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, si pone infatti in correlazione il beneficio della prededucibilità con la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, senza alcuna limitazione soggettiva ai crediti dell'attestatore del piano. Tali criteri di funzionalità o occasionalità dovrebbero comunque interpretarsi - anche a voler seguire la tesi più liberale - in senso limitativo, essendo legati non a profili temporali, bensì di genesi del credito per atto degli organi fallimentari. Occorre dunque che una procedura sia effettivamente aperta e, nel caso di concordato preventivo, che vi sia stata l'emissione di un decreto di ammissione il quale ai sensi dell'art. 163 l. fall., segna il momento in cui può ritenersi aperta la procedura.
Inoltre, si deve trattare di un atto in qualsiasi modo inerente in modo necessario e funzionale alla procedura, nel senso di comportare un'utilità per la procedura stessa e dunque, indirettamente, per tutti i creditori concorsuali. È innegabile che tali caratteristiche sono integrate dalla domanda di concordato preventivo redatta dal professionista.
Peraltro, recentemente la Corte di Cassazione, 10 maggio 2012, n. 7166 ha precisato che ai fini dell'ammissione in prededuzione del credito per prestazioni professionali è necessaria la valutazione di utilità per i creditori dell'opera intellettuale del legale, tanto da non potersi riconoscere il beneficio della prededucibilità al credito derivante da una prestazione professionale svolta contro la curatela per la tutela di un interesse del soggetto fallito in netta antitesi a quello della massa dei creditori.

SOLUZIONE - In conclusione, occorre affermare come - nel quadro di una riforma volta a estendere il rilievo dell'autonomia privata nelle procedure concorsuali di composizione della crisi d'impresa e considerando la larga autonomia riconosciuta in capo al debitore in relazione al contenuto della proposta concordataria - nel caso in cui la proposta di concordato preventivo abbia superato il vaglio del giudizio di omologa, se prevede il pagamento in prededuzione del compenso spettante al professionista incaricato di redigere la domanda, tale beneficio abbia buone probabilità di essere poi considerato tale.

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