Formazione di una classe di creditori ipotecari nel concordato con continuità
20 Dicembre 2012
In ipotesi di concordato preventivo con continuità con classi, il debitore intende soddisfare il credito dei creditori ipotecari attribuendo loro le azioni di una società di nuova costituzione alla quale il soggetto debitore cede l'immobile sul quale grava l'ipoteca. In tal caso, posto che il bene su cui grava l'ipoteca (che viene ceduto dal debitore alla newco) è capiente e che l'attribuzione di azioni alla stessa newco soddisferebbe pienamente i creditori ipotecari, il debitore è tenuto a “raggruppare” tali creditori ipotecari in una classe votante in modo che esprimano il proprio voto ai fini dell'approvazione del concordato?
PREMESSA - Nel concordato preventivo, come innovato dalla riforma del diritto fallimentare, la suddivisione dei creditori in classi è stata inquadrata in un atto negoziale di natura unilaterale, privo di forma, in maniera che il debitore dovrebbe caratterizzarne liberamente e discrezionalmente la proposta (G. Jachia, Il concordato preventivo e la sua proposta, in AA.VV. Fallimento e altre procedure concorsuali, diretto da G. Fauceglia, L. Panzani, Torino, 2009, 1606). A tal fine, è stato osservato come la formazione delle classi non solo produrrebbe vantaggi al debitore, in quanto non sarebbe più costretto a formulare una proposta identica per tutti i creditori e, pertanto, potrebbe offrire a quei creditori disponibili a ristrutturazioni dei crediti più sensibili trattamenti per lui più convenienti; ma costituirebbe, altresì, uno strumento di tutela dei creditori, che acquisirebbero informazione piena e corretta e potrebbero correlare la loro situazione a quella di creditori che si trovano in una posizione omogenea per interessi e per collocazione giuridica, orientando il proprio consenso in modo libero e informato (Trib. Piacenza 1 settembre 2011, in Il Fallimentarista. In dottrina, L. Stanghellini, Piano di regolazione dell'insolvenza, classi di creditori e liquidazione, in Il Fallimento, 2004, Seminario di Studi, 28 ss. Contra, Trib. Monza 7 aprile 2009, in DeJure, secondo cui le classi non sarebbero uno strumento di tutela dei creditori, ma piuttosto un meccanismo diretto a superare la resistenza opportunistica di alcuni di essi. In senso analogo, D.Galletti, Il nuovo concordato preventivo: contenuto del piano e sindacato del Giudice, in Giur. Comm., 2006, II, 919 ss.). OBBLIGATORIETA' O MENO DEL CLASSAMENTO - Si è discusso in relazione alla obbligatorietà o meno della suddivisione dei creditori in classi. A ben vedere, l'interpretazione letterale del sistema normativo dettato per il concordato preventivo (e fallimentare) conduce a considerare la formazione delle classi una mera eventualità e non certo una costante. La facoltatività del classamento si evince, infatti, dal dato letterale degli artt. 160, comma 1, l. fall., secondo cui il piano “può prevedere” tra l'altro “la suddivisione dei creditori in classi”; 163, comma 1, che consente al tribunale il potere di valutare la correttezza dei criteri di formazione delle classi “ove siano previste diverse classi di creditori”; 177, comma 1, a proposito dell'approvazione del concordato (“ove siano previste diverse classi di creditori”); 182-ter, comma 1, in tema di transazione fiscale (“nel caso di suddivisioni in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole”). In assenza di previsione di classi, sarà quindi sufficiente utilizzare il criterio tradizionale dell'elencazione dei creditori privilegiati e chirografari. OMOGENEITA' DELLE POSIZIONE GIURIDICHE E DEGLI INTERESSI ECONOMICI - La libertà lasciata al debitore nella suddivisione in classi nell'ambito della formazione del piano per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, tuttavia, incontra un limite nell'art. 160, comma 1, lett. c), l. fall., in base al quale la suddivisione in classi deve avvenire “secondo posizioni giuridiche e interessi economici omogenei”. Per i giudici di legittimità, sotto il primo profilo, andrebbe richiamata la distinzione tra creditori privilegiati e creditori chirografari, mentre per ciò che attiene il secondo aspetto, andrebbe individuata la posizione dei creditori aventi le stesse caratteristiche in relazione alla categoria di appartenenza di ciascun interessato (Cass. 4 febbraio 2009, n. 2706). CONCLUSIONI – Alla luce delle sintetiche considerazioni esposte, e tenendo in considerazione che nel concordato preventivo con continuità di cui all'art. 186-bis l. fall. non è prevista una specifica disciplina in tema di classamento dei creditori, non vi è dubbio che la prospettata formazione di una specifica classe di creditori ipotecari risulta omogenea sia in relazione alla posizione giuridica, trattandosi di creditori privilegiati, sia con riferimento agli interessi economici, in considerazione della categoria di appartenenza dei medesimi (soggetti aventi garanzia reale sullo stesso bene immobile). Pertanto, pur non essendo il debitore obbligato a raggruppare in unica classe i predetti creditori, nel caso di specie il classamento potrebbe considerarsi corretto e conforme al dettato normativo. Tuttavia il rispetto dei criteri di classamento non esaurisce il problema, restando da accertare ancor prima se la forma di soddisfazione prevista (attribuzione ai creditori ipotecari di azioni, anziché di moneta) sia ammissibile, soluzione di cui è lecito però dubitare perché si traduce in una forma di soddisfazione dei creditori prelazionari diversa dal pagamento, che sembrerebbe invece l'unica forma prevista per essi, anche stando ai più recenti arresti della Cassazione. |