Il contenuto della domanda di revocatoria di pagamenti
18 Luglio 2012
Nell'azione revocatoria ex art. 67, comma 2, l. fall. intrapresa dal Curatore fallimentare con atto di citazione finalizzato alla restituzione da parte del fornitore delle rimesse effettuate dall'imprenditore insolvente ed affluite sul conto corrente del fornitore nel c.d. "periodo sospetto" di sei mesi antecedente lo stato di insolvenza, è sufficiente richiedere la revoca di tutti i pagamenti eseguiti oppure vanno indicati specificatamente?
RIFERIMENTI NORMATIVI - La soluzione del quesito in oggetto comporta l'analisi delle seguenti norme: artt. 163, n. 3 e n. 4, e 164, comma 4, c.p.c.; art. 67, comma 2, l. fall. LA QUESTIONE IN GIURISPRUDENZA - La questione si è posta più volte in giurisprudenza con riferimento alla revoca di rimesse in conto corrente. A tal riguardo la Cassazione esclude la nullità dell'atto di citazione contenente la richiesta di revoca di tutti i pagamenti eseguiti dalla società fallita nel periodo sospetto, costituiti da rimesse in conto corrente bancario, qualora vi sia la specificazione del conto corrente su cui le rimesse sono affluite, il riferimento ad un dato intervallo temporale nonché l'indicazione del valore complessivo dei pagamenti suscettibili di revoca; questi elementi sono sufficienti alla individuazione del petitum (v. ad esempio Cass. 30 maggio 2008, n. 14552, secondo cui “non è affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto o della causa petendi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma 3, nn. 3 e 4, e 164, comma 4, c.p.c., la citazione contenente la domanda di revocatoria fallimentare di pagamenti costituiti da rimesse di conto corrente bancario, seppure manchi l'indicazione dei singoli versamenti solutori, qualora siano specificamente indicati i conti correnti e la domanda si riferisca a tutte le rimesse operate su quei conti in un determinato periodo di tempo (ed indichi anche l'importo globale delle stesse), essendo sufficientemente specificati gli elementi (di cui al citato art. 163, comma 3, nn. 3 e 4) idonei a consentire alla banca l'individuazione delle domande contro di essa proposte”). CONCLUSIONI - Per la soluzione si deve tener presente che la determinazione degli elementi identificativi dell'oggetto e delle ragioni della domanda è funzionale all'esercizio di un'adeguata e puntuale attività difensiva del convenuto. Sicché, per evitare la dichiarazione di nullità della citazione, l'atto dovrà contenere quantomeno l'indicazione dell'importo complessivo dei pagamenti ricevuti in un determinato arco temporale (il c.d. periodo sospetto), con allegazione delle ragioni di tali versamenti, e con riserva di precisare la domanda, indicando i singoli pagamenti che compongono la somma complessiva richiesta, al più tardi nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.. |