In caso di creditori irreperibili nell'ambito di un concordato fallimentare è applicabile l'art. 117, comma 4, l. fall.?
In tema di creditori irreperibili riscontrati nell'ambito di un concordato fallimentare, è necessario far riferimento al 2° comma dell'art. 136 1. fall., che testualmente recita: «Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato».
La disciplina dettata dall'art. 136 l. fall. è diversa da quella prevista in ambito fallimentare dall'art. 117, comma 4, che dispone per i creditori che non si presentano o che sono irreperibili il deposito delle somme ex art. 34 l. fall., presso l'ufficio postale ovvero l'istituto di credito. Decorso il termine di cinque anni, in caso di mancata riscossione da parte degli aventi diritto, le somme saranno versate all'Agenzia delle entrate per la conseguente riassegnazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Mentre nel fallimento il legislatore ha disciplinato in maniera puntuale le modalità di deposito delle somme assegnate ai creditori irreperibili ed anche il caso in cui tali somme non dovessero essere riscosse entro cinque anni, nel concordato fallimentare il legislatore ha concesso al giudice delegato discrezionalità sulle modalità di deposito, ma nulla dice in ordine alla mancata riscossione delle stesse.
Alla luce di queste considerazioni, la risposta più corretta parrebbe nel senso della non applicabilità dell'art. 117, comma 4, l. fall. in ambito di concordato fallimentare, anche se, nella prassi, occorre riconoscere che i Giudici Delegati dispongono misure quasi sempre coincidenti con quelle previste da tale norma.
In dottrina sul punto: Guglielmucci, Codice Commentato del fallimento sub art. 136; Maffei Alberti, Commentario breve alla legge fallimentare sub art. 136; Bonsignori, Della Cessazione della procedura fallimentare, in Commentario Scialoja - Branca.