Giudizio di opposizione e domanda riconvenzionale del curatore fallimentare

Salvatore Sanzo
21 Dicembre 2011

Il decreto che rigetta l'opposizione ex art. 99, penultimo comma, l. fall. può pronunciarsi favorevolmente sulla domanda riconvenzionale del curatore fallimentare in merito all'esistenza di un credito del fallimento? Tale decreto che condanna il creditore al pagamento può essere titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.?

Il decreto che rigetta l'opposizione ex art. 99, penultimo comma, l. fall. può pronunciarsi favorevolmente sulla domanda riconvenzionale del curatore fallimentare in merito all'esistenza di un credito del fallimento? Tale decreto che condanna il creditore al pagamento può essere titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.?

Proprio con riguardo al diritto fallimentare riformato, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo recentemente di affermare espressamente il principio (peraltro desumibile anche dal testo delle norme in materia di accertamento del passivo e di giudizio di impugnazione del decreto dichiarativo dell'esecutività dello stato passivo) secondo cui nel giudizio di opposizione allo stato passivo non è consentito formulare domande nuove e, in particolare, domande riconvenzionali: le stesse, pertanto, vanno dichiarate inammissibili anche d'ufficio, a prescindere dalla eccezione della parte legittimata (Cass. 22 marzo 2010, n. 6900).
Ovviamente, ove non sia stata rilevata tale inammissibilità, la stessa va specificamente resa oggetto di ricorso per cassazione, in forza del principio generale di conversione delle nullità in motivi di impugnazione.
Sicché, per un verso, la mancata proposizione del ricorso renderebbe irrevocabile (sia pure in sede endoconcorsuale) l'accertamento del credito in via riconvenzionale; per altro verso, applicando il principio generale per cui qualunque sentenza di condanna (cui sembrerebbe doversi parificare il decreto che definisce il procedimento di cui all'art. 99 l. fall.) è munita di provvisoria esecutività ex art. 282 c.p.c., parrebbe potersi riconoscere, con tutte le cautele del caso, anche la provvisoria esecutività di una pronuncia certamente anomala.

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