Dichiarazione di fallimento e rapporti di lavoro subordinato in corso

Salvatore Sanzo
09 Gennaio 2012

Nel caso in cui una società fallita il 1° ottobre, scoperta l'esistenza di dipendenti il 27 dicembre, ed inviata subito lettera di licenziamento, in che misura maturano retribuzioni, TFR, e preavviso? In tal caso, qualora i dipendenti presentino istanza di insinuazione al passivo, devono essere ammessi al privilegio o in prededuzione?

Nel caso in cui una società fallita il 1° ottobre, scoperta l'esistenza di dipendenti il 27 dicembre, ed inviata subito lettera di licenziamento, in che misura maturano retribuzioni, TFR, e preavviso? In tal caso, qualora i dipendenti presentino istanza di insinuazione al passivo, devono essere ammessi al privilegio o in prededuzione?

È ormai consolidato l'orientamento del Giudice di legittimità secondo cui la dichiarazione di fallimento non determina automaticamente la cessazione dei rapporti di lavoro subordinato in corso con l'imprenditore fallito: non solo, la Suprema Corte ha chiarito che il curatore (il quale, nei casi in cui non sia disposto l'esercizio provvisorio, potrà intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, rappresentato dalla cessazione dell'attività d'impresa) è comunque tenuto a rispettare tutte le procedure speciali previste dalla legge a tutela dei lavoratori, tra cui ad esempio quella sulla mobilità, di cui alla L. n. 223 del 1991 (sul punto cfr. Cass. 2 marzo 2009, n. 5032).
Ciò comporta che, a decorrere dalla data della pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento, le retribuzioni e tutti gli emolumenti maturati (nel periodo) in favore del lavoratore rappresentano crediti in prededuzione.

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