Attività professionale dell'avvocato e applicazione delle esenzioni ex art. 67, comma 3, l. fall.

Salvatore Sanzo
09 Gennaio 2012

I pagamenti effettuati dal terzo pignorato al professionista "avvocato" (con contratto di consulenza legale del 2008) - in virtù di procedura esecutiva conclusasi regolarmente con assegnazione giudiziale nei sei mesi prima del fallimento - sono revocabili? Oppure rientrano nelle esenzioni ex art. 67, comma 3,  l. fall. 3 lett. a) o f) ? Vi è giurisprudenza sul punto?

I pagamenti effettuati dal terzo pignorato al professionista "avvocato" (con contratto di consulenza legale del 2008) - in virtù di procedura esecutiva conclusasi regolarmente con assegnazione giudiziale nei sei mesi prima del fallimento - sono revocabili? Oppure rientrano nelle esenzioni ex art. 67, comma 3, l. fall. 3 lett. a) o f) ? Vi è giurisprudenza sul punto?

L'avvocato che svolga l'attività professionale in forma libera non sembra potersi avvalere della esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. f), esenzione destinata a regolamentare soltanto i rapporti con i lavoratori subordinati o comunque ad essi paragonabili.
Parimenti sembrerebbe da escludersi, anche in via teorica, l'applicabilità dell'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. a), esenzione che, per convincimento maggioritario, parrebbe essere stata concepita soltanto per disciplinare i rapporti commerciali dell'imprenditore poi fallito: peraltro, sul piano concreto, nella esemplificazione contenuta nel quesito, sarebbe certamente da escludere l'applicabilità della esenzione in questione, nella misura in cui il soddisfacimento del credito attuato mediante procedura esecutiva (e dunque in forma coattiva) escluderebbe la configurabilità astratta di un pagamento “nei termini d'uso”.
Dovrebbe dunque concludersi che il pagamento effettuato nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento in una situazione di difficile contestabilità della scientia decoctionis (che, per giurisprudenza molto risalente, è da considerarsi sussistente laddove il creditore abbia proposto una procedura esecutiva), legittimi la revoca dello stesso, anche nei confronti dell'avvocato.
Allo stato non risulta giurisprudenza edita sull'argomento, in epoca successiva alla riforma del 2005.

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