Concordato con assuntore non ammesso

Salvatore Sanzo
20 Dicembre 2011

Concordato con assuntore non ammesso: l'assuntore può essere chiamato in solido con la società per le spese procedurali inevase?

Concordato con assuntore non ammesso: l'assuntore può essere chiamato in solido con la società per le spese procedurali inevase?

La risposta corretta e completa al quesito implicherebbe la conoscenza in concreto dell'obbligazione contratta dall'assuntore con la proposta (ovvero con la documentazione negoziale di supporto ad essa): in linea di principio, soprattutto nella fase attuale, si tende a subordinare (mediante l'apposizione di una condizione sospensiva) l'efficacia delle obbligazioni dell'assuntore, quanto meno, all'approvazione del piano concordatario da parte dei creditori, se non addirittura all'omologazione del concordato da parte del tribunale. In una simile eventualità, evidentemente, la mancata emanazione del decreto di apertura della procedura di concordato, di cui all'art. 163 l. fall., determinerebbe l'impossibilità di individuare una qualunque obbligazione efficace in capo ad esso assuntore.
Ovviamente, ove, invece, come il quesito parrebbe ipotizzare, sia stata contratta dall'assuntore un'obbligazione incondizionata, che prescinda persino dall'apertura della procedura di concordato, nulla osterebbe a ritenere il medesimo responsabile per le obbligazioni gravanti sull'imprenditore richiedente il concordato.

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