Il privilegio rimane legato al rapporto obbligatorio anche in caso di concordato preventivo di società estera
21 Dicembre 2011
Il credito privilegiato (lavoro dipendente) nei confronti del fallimento di società italiana resta privilegiato qualora sia insinuato anche nella procedura per concordato preventivo della società capo-gruppo avente sede in Lussemburgo (controllante al 95% del capitale sociale della società italiana fallita), che ha garantito per iscritto tutte le obbligazioni assunte dalla controllata nei confronti del dipendente lavoratore subordinato, considerato il recente orientamento della Cassazione in merito al diritto del lavoratore di far valere il rapporto di lavoro anche verso la controllante?
Il privilegio, in particolare quello generale, è una caratteristica del credito, sicché si accompagna inscindibilmente al rapporto obbligatorio da cui si genera il credito privilegiato: ciò comporta in linea di principio che laddove un terzo garantisca a titolo personale (in forza, ad esempio, di fideiussione) un credito che, nei confronti del debitore principale, abbia natura privilegiata, il credito in questione non conserva siffatta natura nei confronti del terzo garante. Diverso sarebbe il caso in cui si ammettesse che, nell'ambito del peculiare rapporto intercorrente tra società controllante e società controllata, taluni creditori della seconda abbiano titolo per agire direttamente anche nei confronti della prima: ove il titolo venisse riconosciuto valido in forza del rapporto di controllo, potrebbe configurarsi una posizione creditoria “diretta”, come tale assistita dal medesimo privilegio. |