Le insinuazioni tardive di Equitalia per i privilegi retroattivi nei fallimenti di nuovo rito

Fulvio Pizzelli
21 Dicembre 2011

Come deve regolarsi il curatore nei confronti delle insinuazioni tardive di Equitalia nei fallimenti di nuovo rito per i privilegi a efficacia retroattiva introdotti con il D.l. n. 98/2011?

Come deve regolarsi il curatore nei confronti delle insinuazioni tardive di Equitalia nei fallimenti di nuovo rito per i privilegi a efficacia retroattiva introdotti con il D.l. n. 98/2011?

Entro la fine del corrente anno a molti curatori capiterà, se non è già capitato, di rinvenire tra le istanze tardive di insinuazione al passivo quella di Equitalia Nord S.p.A. relativa alla richiesta di riconoscimento della migliore prelazione spettante a crediti di natura erariale in precedenza ammessi al chirografo, alla luce della migliore prelazione che la legge attribuisce ora in virtù della modifica dell'art. 2752 c.c. introdotta con il D.l. n. 98 del 6.7.2011, art. 23, comma 37, convertito in L. n. 111 del 15.7.2011.

Se si tratta di procedure di “nuovo rito” per le quali non è stata ancora fissata la data di adunanza dei creditori tardivi, le istanze di cui ci si occupa rappresentano - in certo senso - un'anomalia.
Contrariamente a quanto stabilito dalla legge fallimentare, infatti, nella richiesta presentata dall'istante non è contenuta la specificazione di quali importi debbano essere ammessi ad uno specifico grado di privilegio. Si conclude invece con la generica richiesta di migliore prelazione del credito erariale in precedenza ammesso al chirografo, in virtù della modifica dell'art. 2752 apportata dal D.l. 98/2011 dello scorso luglio.

Come si giustifica tale anomalo comportamento da parte di Equitalia Nord S.p.A. ?

Come noto, la norma citata riconosce il privilegio di cui all'art. 2752 (che si colloca al n. 18 dell'art. 2778 c.c.), nella nuova versione, anche:

1) alle sanzioni dovute per le imposte sui redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche, imposta regionale sulle attività produttive e imposta locale sui redditi, che in precedenza erano ammesse al passivo in via semplicemente chirografaria;

2) alle imposte dirette di cui al punto precedente iscritte in ruoli resi esecutivi anteriormente al biennio in cui l'Agente della Riscossione interviene nella procedura concorsuale; nella versione previgente della norma in commento, erano invece ammessi al privilegio di cui all'art. 2752 unicamente i crediti per le imposte dirette iscritte nei ruoli dell'anno in cui l'Agente della riscossione era intervenuto nella procedura concorsuale e in quello precedente.

Il Legislatore ha inoltre stabilito che la norma è retroattiva e trova applicazione anche ai crediti sorti in data antecedente alla sua entrata in vigore.
Non è stata però prevista alcun disciplina transitoria.

Già immediatamente dopo l'emanazione della modifica legislativa dottrina e giurisprudenza si sono trovate sostanzialmente concordi nel ritenere che la migliore prelazione spettante ai crediti erariali già ammessi al passivo in vigenza della vecchia norma (quindi al chirografo) non possa prescindere da una nuova specifica richiesta volta ad ottenere il rango di privilegio spettante secondo il testo normativo modificato.

Conseguentemente sono quattro le situazioni che si possono presentare per le procedure di “nuovo rito” (per le procedure dichiarate ante-riforma, invece, il problema non si pone, stante la vigenza del vecchio testo dell'art. 101 l. fall. che prevede, sino alla chiusura del fallimento, o, meglio, fino al momento del riparto finale, la possibilità di presentare un'istanza tardiva di ammissione al passivo):

1) credito erariale iscritto in ruoli per i quali non si è ancora provveduto a presentare domanda di insinuazione al passivo: in questo caso il problema non si pone, in quanto l'Agente della riscossione provvederà a presentare normalmente la propria istanza sulla base della nuova normativa;

2) credito erariale per il quale alla data di entrata in vigore della norma di modifica dell'art. 2752 c.c. è stata già presentata istanza di insinuazione al passivo, ma non si è ancora tenuta l'adunanza dei creditori: neppure in questo caso vi sono particolari problemi, poiché l'Agente della Riscossione provvederà, entro la data dell'udienza, a presentare le proprie motivate osservazioni (finalizzate al riconoscimento del privilegio), che saranno verosimilmente accolte. Inutile dire che la presentazione delle osservazioni è necessaria affinché la migliore prelazione spettante alle sanzioni ed ai crediti “ante biennio” sia riconosciuta: il curatore non può andare “ultra petita” ed ammettere al privilegio - senza domanda - quanto era stato inizialmente chiesto al chirografo.

3) crediti erariali già ammessi al chirografo al passivo di fallimenti per i quali non sia ancora trascorso il termine dei 12 o 18 mesi di cui all'art. 101 l. fall.: sarà cura dell'Agente della Riscossione, anche in questo caso, presentare istanza d'insinuazione tardiva in cui il “petitum” non sarà incentrato sul “quantum”, ma unicamente sulla richiesta di migliore collocazione che la norma modificata riconosce al credito.
In questo senso si è espressa con autorevolezza la circolare divulgata dal Presidente della Seconda Sezione Civile (Fallimentare) del Tribunale di Milano in base a quanto concordato dal Plenum dei Giudici Delegati (Comunicazione di servizio n. 7 del 4 ottobre 2011). Giova osservare a questo riguardo che la suddetta circolare è utile anche perchè chiarisce che simili istanze tardive, cioè quelle presentate da un creditore già ammesso che chieda unicamente l'ammissione del proprio credito al passivo con un miglior grado di privilegio non richiesto in prima istanza, sono del tutto legittime. Se, infatti, sulla spettanza del “quantum” si è già formato il giudicato, la richiesta di migliore prelazione ha tutti i requisiti della nuova domanda e merita pertanto di essere esaminata.

4) credito erariale già ammesso al passivo di fallimento per il quale siano già decorsi i termini per la presentazione di domande ultratardive: è questa la situazione più spinosa, in cui pesa la scelta legislativa di non introdurre una disciplina transitoria.

È stato infatti immediatamente chiaro per tutti gli operatori che se la migliore prelazione di sanzioni e imposte dirette “ante biennio” può essere riconosciuta ai crediti già ammessi al chirografo per il tramite della proposizione di una istanza di insinuazione al passivo, per le procedure fallimentari per le quali sono già decorsi i termini di 12 o 18 mesi dalla data della dichiarazione di esecutività dello stato passivo Equitalia si vedrebbe privata della possibilità di esercitare un legittimo diritto.

Dovendosi fare carico, nel concreto, dello specifico problema, i Tribunali dello Stato hanno avuto la necessità di escogitare soluzioni di natura procedurale … “originali”.

In alcuni Tribunali si è scelto ad esempio - creativamente - di concedere ad Equitalia 12 mesi dalla data di entrata in vigore della riforma per presentare le proprie tardive, in altri invece l'Agente della Riscossione ha beneficiato di una “rinnovazione” del termine scaduto più contenuta.

Il Tribunale di Milano, in particolare, ha ritenuto congruo per considerare giustificabile il ritardo, e quindi per ritenere ammissibile la domanda ultra-tardiva, il tempo intercorrente tra la data di entrata in vigore della nuova normativa e il 31.12.2011 (salve proroghe eccezionali, da motivare specificamente e valutare caso per caso). Equitalia dovrà quindi attivarsi e proporre la tardiva entro tale lasso di tempo per poter essere ammessa. Non è escluso, peraltro, che, se essa riesca a presentare la domanda ultratardiva entro questo termine, ma senza aver potuto riquantificare già esattamente il credito, i Giudici Delegati possano disporre un rinvio dell'udienza (ad esempio di un paio di mesi) per consentire tale ri-quantificazione.

Ad ogni modo, anche alla luce della grande mole di procedure ancora aperte per le quali è possibile in linea di principio procedere alla richiesta di migliore prelazione del credito, Equitalia ha cercato, a propria volta, di organizzarsi. Ed è proprio per questo motivo che essa ha depositato o sta finendo di depositare le istanze di insinuazione al passivo con il contenuto “più ridotto” descritto all'inizio di questo scritto. Queste istanze vanno quindi lette alla luce della citata Comunicazione di servizio n. 7 del Presidente della Sezione Fallimentare milanese, congiuntamente alla successiva comunicazione inviata da Equitalia Nord Spa il successivo 13 ottobre.
La sintesi pratica è la seguente:

a) una volta ricevuta l'istanza, il curatore dovrà chiedere al Giudice Delegato la fissazione dell'adunanza per i creditori ultratardivi;

b) Equitalia, ricevuta la comunicazione di fissazione dell'adunanza dei creditori di cui alla lettera precedente, si occuperà della quantificazione dei crediti che “ in relazione alle modifiche apportate all'art. 2752 c.c., dovranno essere ricollocati al nuovo rango privilegiato attribuito dalla retroattività della norma”;

c) con la comunicazione del 13 ottobre 2011 Equitalia chiede che, nel fissare la data delle verifiche delle tardive, si tenga conto “almeno del termine previsto dall'art. 101, comma 2, l. fall. (4 mesi) visto il numero delle domande da esaminare ed i tempi per predisporre i conteggi dei suddetti crediti.”

In conseguenza di tutto quanto esposto, si può concludere che le istanze tardive presentate da Equitalia, ove depositate entro il termine suddetto, non saranno considerate “inammissibili” ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 l. fall. se saranno “integrate” dalle osservazioni che tempestivamente l'Agente della Riscossione dovrà depositare una volta ricevuta la comunicazione di avvenuta fissazione della data dell'adunanza dei creditori tardivi.

Non saranno dunque i curatori a doversi attivare per indagare quale sia stata l'originaria quantificazione del credito, ma è l'Agente della riscossione ad essere onerato di tale attività specificativa, che il curatore ovviamente provvederà comunque a controllare.

È comunque possibile che i Giudici Delegati dispongano rinvii dell'udienza di verifica per consentire l'esatta ri-quantificazione del credito, se non ancora effettuata con la domanda o entro il termine di deposito del progetto di stato passivo.

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