Un creditore privilegiato contestato dal debitore in concordato preventivo ha un vero e proprio diritto ad ottenere il deposito delle somme contestate, se nell'omologa non sia stato previsto nulla sul punto?
La norma dell'art. 180, comma 7, l. fall. attribuisce al tribunale e non al giudice delegato il potere di disporre il deposito (e le modalità dello stesso), con il decreto di omologazione.
Sembrerebbe dunque che il creditore contestato debba far valere la propria pretesa all'interno della procedura di concordato e, in particolare, nell'ambito del giudizio di omologazione: con la conseguenza che, ove la sua richiesta non sia stata accolta (fattispecie cui sembrerebbe riferirsi il quesito), egli dovrà necessariamente impugnare, sul punto, il decreto di omologazione.
Da non confondere con la disposizione sopra richiamata è quella dell'art. 136, comma 2, l. fall., che disciplina il caso (diverso) del deposito delle somme che il curatore si ritrovi come residuo attivo all'esito della esecuzione di un concordato fallimentare: tale norma, richiamata dall'art. 185, comma 2, l. fall. in materia di esecuzione del concordato preventivo, dovrebbe trovare applicazione per tale secondo procedimento concorsuale solo con riguardo alle somme residuate dalla esecuzione del concordato preventivo e, in particolare, solo di un concordato preventivo di tipo liquidatorio (tenuto conto che in un concordato non liquidatorio l'omologazione dovrebbe comportare il ritorno alla piena operatività dell'imprenditore e, dunque, il commissario giudiziale difficilmente si troverà nella disponibilità di importi “accantonabili”).