Le offerte di acquisto presentate da soggetti individuati non diventano revocabili per effetto della pubblicazione del bando

Danilo Galletti
22 Gennaio 2016

La indizione della gara prevista dall'art. 163-bis l. fall. non comporta la sopravvenuta revocabilità dell'offerta che sia stata presentata al debitore da soggetto individuato, e che l'offerente abbia qualificato come “ferma”, anche se la gara si fonda su presupposti non coincidenti con quelli contenuti nella suddetta offerta.

La indizione della gara prevista dall'art. 163-bis l. fall. non comporta la sopravvenuta revocabilità dell'offerta che sia stata presentata al debitore da soggetto individuato, e che l'offerente abbia qualificato come “ferma”, anche se la gara si fonda su presupposti non coincidenti con quelli contenuti nella suddetta offerta.

L'art. 163-bis, coma 3°, l. fall., prescrive la “irrevocabilità” dell'offerta presentata da un soggetto individuato, qualora essa sia stata modificata in modo conforme al provvedimento del Tribunale che dispone la gara.
Ciò ha indotto taluni commentatori a ritenere che l'emissione del provvedimento, quando esso individui il contenuto delle offerte che possono essere validamente presentate e partecipare alla gara in modo anche soltanto in parte non coincidente con lo schema della offerta “originaria”, renda comunque quest'ultima revocabile da parte del proponente, il quale solo manifestando l'intenzione di partecipare alla gara potrebbe confermare e stabilizzare il proprio impegno.
In realtà non vi è dubbio che il Tribunale sia stato dotato dalla norma di un enorme potere discrezionale, il cui esercizio è assai delicato: spetterà al Giudice infatti delineare i tratti morfogenetici delle offerte che potranno competere, e questo implica necessariamente la possibilità di discostarsi della struttura della proposta iniziale, in misura tanto più elevata quanto più essa necessiti per la sua “specificità” di essere standardizzata.
Ma questo non implica che l'offerta iniziale venga modificata dalla legge nella sua efficacia: essa semmai diventa non vincolante (se si sia concretizzata in un contratto) per il debitore, ma se il proponente si è impegnato in modo fermo per un dato periodo temporale, esso permarrà nel vincolo.
Solo se l'offerente iniziale modifica i termini della sua proposta conformandosi al provvedimento del Giudice, scegliendo di partecipare alla competizione, egli comunque vedrà il suo impegno divenire irrevocabile per tutto il tempo necessario a partecipare alla gara, a causa delle esigenze tipiche di svolgimento della procedura competitiva.
Se invece il terzo sceglie di non partecipare alla gara, il suo impegno negoziale permane negli stessi termini in cui è stato prestato all'inizio.
L'eventuale diserzione della gara, dunque, se l'offerta iniziale è ancora vincolante, consentirà ancora al debitore di accettarla, debitamente autorizzato nelle forme di legge.
Ovviamente nulla potrà però impedire all'offerente in questione di manifestare i termini del suo impegno come revocabili, oppure irrevocabili solo per un periodo limitato, insufficiente ad espletare la gara.

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